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SENTENZA
DI LECCE VS BANKITALIA
01/10/2005
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL
GIUDICE DI PACE DI LECCE, Avv.
_____________, ha pronunciato
la seguente SENTENZA nella causa
civile iscritta al
numero del ruolo generale
indicato a margine, avente
l'oggetto pure a margine indicato, discussa e passata in decisione all'udienza
del 8.07.2005, promossa da
________________, rappresentato
e difeso dagli avv. A. Tanza e A. Pampini
(attore) contro BANCA
CENTRALE EUROPEA - BANCA CENTRALE D'ITALIA s.p.a. rappresentata
e difesa dagli avv. M. Perassi, M. Mancini, A. Frisullo (convenuta)
*******************
SVOLGIMENTO
DEL PROCESSO
Con
atto di citazione del 12.10.2004, l’attore conveniva in
giudizio "
la Banca
centrale europea, e, per essa, la
locale articolazione individuata nella Banca Centrale d'Italia
s.p.a." chiedendo di accertare incidenter tantum
e dichiarare che la proprietà della moneta è della collettività
nazionale europea, mentre
la Banca Centrale
ha unicamente il compito di provvedere alla stampa. In
conseguenza di ciò, dichiarare che
l'intera Massa Monetaria in circolazione
è di proprietà dei
componenti dell'Unione Europea, e che, per l'effetto, il Debito
Pubblico non esiste, dovendosi, al contrario, ritenerlo Credito Pubblico.
In conseguenza di ciò condannare
l'Istituto di emissione al pagamento della
somma, forfettariamente indicata, di €. 1.100,00 con espressa rinuncia
al sovrappiù. Condannare
altresì il convenuto al pagamento delle spese, diritti e onorari
di causa.
La Banca
d'Italia, si costituiva in giudizio
all'udienza del 26 novembre 2004, chiedendo
il rigetto di tutte le
domande ex adverso proposte siccome improponibili ed
inammissibili e comunque infondate, nonché spiegando domanda
riconvenzionale per la condanna di controparte al risarcimento dei danni
per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c.. In particolare
la convenuta eccepiva il proprio
difetto di legittimazione passiva, l’assoluta carenza di azione,
di interesse di agire e di
legittimazione attiva in capo a parte attrice e l'infondatezza
nel merito delle richieste avversarie.
All'udienza del 17 dicembre 2004,
veniva respinta l'eccezione di difetto di legittimazione
passiva formulata dalla Banca d'Italia ed ammessa
la C.T
.U. richiesta dall'attore.
All'udienza dell's luglio
2005 le parti presentavano le proprie controdeduzioni tecniche
alla CTU, precisavano le conclusioni riportandosi ai rispettivi scritti difensivi,
quindi la causa veniva trattenuta per la decisione.
Motivi
della decisione
Si
premette che la causa, dato il suo valore sino ad € 1.100,00, viene
decisa ex art.113, 2° comma
c.p.c. secondo equità ed
in osservanza delle
norme e dei principi informatori delta materia.
La domanda è fondata,
pertanto va accolta per quanto di ragione.
L'eccezione di difetto di
legittimazione passiva, sollevata dalla convenuta e infondata
anche alla luce delle conclusioni del CTU dott. ______________ il quale
individua nella Banca d'Italia il soggetto che trae gli utili dal
reddito di signoraggio,come
risulta dal bilancio della stessa Banca. Peraltro l'atto introduttivo
risulta esser stato ritualmente notificato alla Banca centrale europea e,
per essa, alla locale articolazione individuata nella Banca Centrale
d'Italia S.p.A.
La
domanda riconvenzionale formulata dalla convenuta ex art.96 c.p.c. non
può, certamente essere accolta,
oltre che per la fondatezza della domanda attrice che pertanto
escluderebbe l'accoglimento del punto relativo alla condanna per temerarietà,
anche per la pacifica circostanza che
la formulata domanda ex art.
96 c.p.c. non può essere
che equiparata all'accessorietà delle spese processuali che
giammai possono essere tenute in conto nella determinazione del valore della
causa anche per la impossibile unilaterale determinazione da parse del richiedente.
L'elaborato peritale ha anche
chiarito l'esistenza
dell'interesse ad agire e la legittimazione
attiva dell’attore, avendone
determinato l’esatto diritto al
risarcimento del danno
derivante dalla sottrazione del
reddito di signoraggio. Al
C.T.U. veniva formulato il quesito di accertare di chi fosse la proprietà
della moneta ed,
in particolare se questa fosse della collettività nazionale o di altro ente,
accertando il danno medio derivante dal cosiddetto debito di signoraggio.
Questo giudizio si fonda,
dunque, sulla C.T.U. che risulta essere ben motivata e scevra di
alcun vizio e/o difetto logico a/o di motivazione. La relazione tecnica descrive,
in breve la storia della
Banca d'Italia, gli aspetti istituzionali, le funzioni,
i criteri operativi ed i fini istituzionali.
Questi fini di natura
pubblica
la Banca
d'Italia assolve in piena autonomia e indipendenza,
ritraendone gli utili e i frutti, che divide tra i
"partecipanti" come una
società per azioni.
Lo
Statuto del Sistema Europeo di Banche Centrali e
della Banca Centrale Europea definisce reddito monetario (art.32)
il reddito ottenuto dalle banche centrali
nazionali nell'esercizio funzioni di politica monetaria del Sebc. Lo Statuto
fissa anche le regole per la
determinazione del reddito monetario e per la sua
distribuzione tra le banche centrali dei paesi partecipanti all'euro.
Prima di esaminarle, il perito
ha ritenuto opportuno chiarire il concetto di reddito monetario.
Quando la circolazione era costituita soprattutto da monete in metalli
preziosi (ore e argento), ogni
cittadino poteva chiedere al suo sovrano di coniargli monete
con i lingotti d'oro e argento che egli portava alla zecca. Il
sovrano, ponendo la sua effigie sulla moneta, ne garantiva il
valore, dato dalla quantità a
dalla purezza del metallo in essa contenuto. In
cambio di questa garanzia,
tuttavia, tratteneva per sè una certa quantità di metallo: l'esercizio
di questo potere sovrano
venne chiamato signoraggio. Introdotta
la circolazione della moneta cartacea, slegata dall'oro (soppressione delle
c.d. riserve auree), sono mutate le modalità di formazione del
signoraggio, ma non la sua natura, che resta quella di un introito dello
State connesso con l'emissione di
moneta.
Il CTU ha determinato il
reddito monetario, come la differenza tra gli interessi percepiti
sulle attività e il costo, modesto, di produzione delle banconote, chiarendo
che costituisce il moderno reddito di signoraggio, o reddito monetario,
proprio lo scarto tra il primo ed il secondo importo. La
domanda dell'attore è altresì fondata sulla violazione del disposto
dell'art. 3, 3° comma dello
statuto della Banca d'Italia, infatti prevede che le quote di partecipazione
possono essere cedute, previo consenso del Consiglio Superiore, solamente
da uno all'altro ente compreso nelle categorie indicate nel comma precedente.
In ogni case dovrà essere assicurata la permanenza della partecipazione
maggioritaria al capitale della banca da parte di enti pubblici o di
società la cui maggioranza delle azioni con diritto di veto sia
posseduta da enti pubblici.
Risulta,
invece, che solo il 5% e posseduto
dall'INPS (Ente Pubblico ), il
restante 95% appartiene a privati, Gruppo Intesa, Gruppo San
Paolo IMI, Gruppo Assicurazioni
Generali, BNL, ecc..
Il C.T.U., nella sua
relazione, ha chiarito che il reddito dell'istituto, causato dall'attività
e dalla circolazione di moneta posta in essere dalla collettività nazionale,
dovrebbe vedere lo State quale principale beneficiario e non gruppi di privati.
II C.T.U. conclude che, per
il periodo preso in esame 1996-2003, la sottrazione del
reddito di signoraggio in danno alla collettività (quota attribuita a
soggetti privati dalla Banca d'Italia) può determinarsi alla
luce dei suddetti criteri e dei prospetti
analitici di calcolo riportati nelle relazione peritale, in complessivi €
87,00 corrispondenti ad un danno medio rilevato per cittadino residente
alla data del 31.12.2003.
La somma complessiva che
spetta, quindi, all'attore per
il titolo dedotto
in giudizio ex art. 2033 e
2041 C
.C. è di € 87,00.
P.Q.M.
Il
Giudice di Pace di Lecce, avv. ____________, definitivamente
pronunciando cosi provvede:
a) Accoglie la domanda per i
suddetti motivi e condanna la convenuta, anche
in via equitativa, a corrispondere all’attore la
somma di
€
87,00 a
titolo di risarcimento del danno
derivante dalla sottrazione del
reddito di signoraggio, oltre interessi legali dalla domanda all'effettivo
soddisfo;
b) non accoglie la domanda riconvenzionale per le ragioni di cui in motivazione;
c) compensa le spese di giudizio in considerazione della novità della questione
trattata;
d)
pone le spese di C. T.U. a carico della convenuta soccombente.
Così
deciso in Lecce, il 15.09.2005
N.
2978/05 Sentenza
N. 3712/04 R. Gen.
N.
5662/05 R. Cron.
N. 800/05 R. Rep.
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