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Proposta
di Legge
redatta
in 12 articoli il cui titolo è stato depositato presso la Corte
Suprema di Cassazione il 19/07/2004 e pubblicato sulla G. U. del
20/07/2005
Art.
1— Oggetto e Principi
1.
Le
candidature per qualsiasi elezione, amministrativa o politica,
che si svolga nella Repubblica, sono determinate a seguito di
Elezioni Primarie, dette anche Consultazioni Primarie o
semplicemente Primarie, forma di consultazione preliminare
dell'elettorato finalizzata alla proposta ed alla scelta delle
candidature stesse.
2.
La formula adottata per lo svolgimento delle elezioni primarie
è quella aperta a tutti i cittadini italiani iscritti nelle
liste elettorali, sia per la proposta delle candidature, sia per
la selezione delle stesse.
3.
La presente legge dà piena attuazione a quanto fissato dalla
Costituzione con riferimento al secondo comma dell'art. 3, in
quanto rimuove ogni ostacolo:
a.
alla
piena e reale partecipazione dei cittadini alla vita politica,
sia come singolo sia nelle formazioni sociali e politiche, in
conformità ai principi costituzionali di democrazia e sovranità
popolare fissati dall'art. 1;
b.
ai
diritti politici dei cittadini, in quanto elettorato attivo
(eguaglianza e segretezza del voto, di cui all'art. 48) ed
elettorato passivo (libero accesso alle cariche elettive
in condizioni di eguaglianza, di cui all'art. 51);
c.
nonché
all'applicazione del diritto di ogni elettore di concorrere con
metodo democratico a determinare la politica nazionale, in
quanto le primarie aperte consentono ai cittadini d'influire
sostanzialmente sull'indirizzo politico dei partiti, affinché
questi ultimi siano realisticamente strumenti dei cittadini,
come dettato dall'art. 49.
4.
Le procedure per le Primarie rientrano nella sfera pubblica e
nella competenza esclusiva dello Stato, quale parte dell'intero
procedimento elettorale la cui funzione democratica completano
divenendone elemento inscindibile.
Art.
2 —
Applicazione delle primarie ai diversi sistemi elettorali
1.
Le
Primarie sono applicate ad ogni tipo d'elezione, qualsiasi sia
la modalità d'attribuzione dei seggi, ovverosia, sia essa del
tipo "proporzionale" o del tipo "maggioritario".
2.
Nel
caso di elezioni con il sistema
"proporzionale" il numero dei voti
conseguiti dagli "aspiranti candidati" nelle
Consultazioni Primarie determina l'ordine con cui essi
compariranno come candidati nella Lista per cui si sono
presentati. Pertanto, il "capolista" sarà
colei o colui che avrà conseguito il maggior numero di voti e
così a seguire.
3.
Nel
caso di
elezioni con formula "maggioritaria", sia essa
applicata al collegio uninominale o a cariche monocratiche (sindaco,
presidente di regione, ecc.), la candidatura di ciascuna
lista concorrente viene assegnata a chi per quella lista ha vinto
le Primarie, avendo conseguito il maggior numero di voti
tra gli aspiranti a rappresentarla.
4.
Ad
ogni tipo di elezione
amministrativa o politica della Repubblica sono ammesse
esclusivamente le liste che abbiano partecipato
alle relative Consultazioni Primarie che le precedono.
Art.
3 —
Indizione delle primarie
1.
Le Consultazioni
Primarie sono indette con decreto della stessa autorità che, in
base all'ordinamento vigente, indice
le Elezioni cui le Primarie si riferiscono, in quanto
parti costitutive dello stesso processo elettorale.
2.
Il decreto
che indice le Primarie è emesso non prima del centotrentesimo
ed entro il centoquindicesimo giorno antecedente
il primo giorno utile per l'indizione delle elezioni cui
le primarie si riferiscono, come richiesto dalla normativa
vigente, sia nel caso di
scadenza naturale della legislatura o delle cariche da eleggere,
sia a seguito di scadenza anticipata qualora una carica
elettiva rimanga vacante prima della sua scadenza
naturale. In quest'ultimo caso, l'autorità preposta deve
prorogare il termine d'indizione
delle elezioni alle quali le primarie si riferiscono per il
tempo strettamente necessario allo svolgimento delle procedure
previste dalla presente legge.
3.
Il
decreto che indice le Primarie è pubblicato
entro tre giorni dalla sua emissione sugli organi ufficiali
d'informazione delle amministrazioni competenti (Gazzetta
Ufficiale, Bollettino Ufficiale della
Regione, ecc.) e pubblicizzato in tutto il
territorio interessato con manifesti
pubblici per tutto il successivo
periodo di tempo fino allo svolgimento delle Primarie
stesse.
4.
Le
Consultazioni Primarie si svolgono o la quindicesima o
la sedicesima Domenica successiva al giorno di emissione
del decreto.
Art.
4 – Uffici
Elettorali
1.
Entro
i tre giorni successivi alla pubblicazione del decreto
d'indizione delle Primarie si costituiscono gli Uffici
Elettorali così come previsti dalla normativa che regola le
elezioni cui le Primarie si riferiscono, a partire dall'Ufficio
Elettorale Centrale.
2.
Nelle
elezioni per le quali sono normativamente previsti uffici
elettorali locali, essi sono costituiti dalla competente autorità
entro il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del
decreto.
3.
Agli
Uffici Elettorali di seguito riportati e costituiti ai sensi del
presente articolo sono affidate le seguenti funzioni:
a.
L'Ufficio
Elettorale Centrale provvede all'esame ed
all'ammissione delle candidature dei partecipanti alle primarie,
alla ricezione dei risultati dello spoglio delle schede ed alla
proclamazione dei risultati delle primarie stesse.
b.
Agli
Uffici Elettorali Comunali o, ove esistenti, agli Uffici
Elettorali Locali, competono le medesime funzioni previste dalla
normativa per le elezioni cui le primarie si riferiscono.
Art.
5 – Deposito dei contrassegni e dei programmi delle liste
elettorali
1.
Entro
il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del decreto
di indizione delle primarie, i partiti o i gruppi politici che
intendono presentare, anche congiuntamente, una lista elettorale
devono dichiarare per iscritto tale volontà presso l'Ufficio
Elettorale Centrale e depositare contestualmente il contrassegno
e la proposta di programma elettorale che contraddistinguono la
propria lista.
2.
Il
modulo per la raccolta delle firme di presentazione delle liste
elettorali per le Primarie deve riportare, oltre al simbolo, il
motto della lista e gli spazi per le firme, la loro
autenticazione e certificazione nonché il testo della proposta
di programma, in forma sintetica e contenuta in non più di due
facciate.
3.
Per
tutte le altre procedure di cui al comma 1 e non disciplinate
dal comma 2 del presente articolo, alle primarie si applicano le
norme previste dalle leggi elettorali vigenti sul deposito dei
contrassegni, sulla loro accettazione e sulla designazione dei
rappresentanti dei partiti o gruppi che hanno depositato il
contrassegno.
Art.
6 - Presentazione
delle candidature
1.
Qualunque cittadino, che sia iscritto nelle liste elettorali e
che secondo la normativa vigente sia eleggibile, può
presentarsi
alle
Primarie come Aspirante Candidato, dandone comunicazione scritta
all'Ufficio Elettorale Centrale entro il
sessantesimo
giorno successivo alla pubblicazione del decreto di indiziane
delle primarie ed allegando quanto segue:
a.
Dichiarazione
che attesta per quale fra le liste, i cui contrassegni e
programmi sono stati validamente depositati ai sensi dell'art.
5, aspira a candidarsi. Con la stessa dichiarazione sottoscrive
la relativa proposta di programma, impegnandosi a sostenerne le
linee guida qualora, a seguito delle primarie, diventi la/il
candidata/o della lista e ad attuarle se poi eletta/o;
b.
Il
relativo modulo di supporto alla sua candidatura su cui siano
state raccolte le firme degli elettori iscritti nelle liste
elettorali del territorio che l'eventuale vincitore delle
primarie rappresenterà. Dette firme dovranno essere in numero
corrispondente a quanto previsto per le candidature dalle
rispettive norme elettorali previgenti l'approvazione della
presente legge, ovvero in proporzione agli elettori interessati,
con una percentuale minima dello 0,2% e comunque in numero non
inferiore a cinque firme.
c.
Un
importo, a titolo di cauzione infruttifera, corrispondente al
venti per cento del reddito netto medio annuo dell'aspirante
candidato risultante dalle sue ultime cinque dichiarazioni
annuali dei redditi, versato in contanti o garantito da
fideiussione bancaria o assicurativa. Tale cauzione sarà
restituita al termine delle Consultazioni Primarie all'atto
della dichiarazione ufficiale dei vincitori e per l'importo
totale, salvo che si siano verificati i termini per il suo
utilizzo parziale o totale a copertura di eventuali sanzioni per
scorrettezze da parte dell'aspirante candidato nel corso della
campagna per le primarie. La cauzione dei vincitori delle
primarie sarà trattenuta fino alla dichiarazione ufficiale dei
vincitori delle elezioni cui le primarie si riferiscono.
d.
Il
curriculum dell'aspirante candidato.
2.
Ogni "aspirante candidato" può presentarsi per una
sola lista che concorra a quella elezione ed in un solo contesto
territoriale (collegio, circoscrizione, ecc.).
3.
Entro sette giorni dal termine per la loro presentazione, le
candidature saranno esaminate dall'Ufficio Elettorale Centrale
che, avendone verificati i criteri di ammissibilità secondo la
Legge, emetterà l'elenco ufficiale degli aspiranti candidati
ammessi, per ciascuna lista.
Art.
7 – Campagna per le Primarie
1.
La
campagna per le Primarie si svolgerà dal settantesimo giorno
dalla pubblicazione del decreto fino al venerdì precedente la
domenica fissata per lo svolgimento delle Primarie. Il giorno
precedente le Primarie è vietata ogni forma di propaganda
politica.
2.
L'Ufficio
Elettorale metterà a disposizione di ogni aspirante candidato,
in eguale misura:
a.
spazi ed appuntamenti per lo svolgimento di incontri pubblici
con l'elettorato;
b.
spazi
pubblicitari per tutto il periodo della campagna per le
Primarie;
c.
i
materiali a stampa, i quali saranno stampati su bozzetto fornito
dagli stessi concorrenti;
d.
un
contributo per le altre spese elettorali, se ammesse, da
liquidare a saldo e rientranti in un tetto massimo, fissato in
una cifra pari al lordo di sei mesi della spettanza prevista per
la figura da eleggere ovvero a 20 dei suoi gettoni di presenza;
e.
un
credito bancario pari all'importo di cui alla precedente lettera
"d": coperto da fidejussione del Comune a valere sui
finanziamenti elettorali relativi all'amministrazione pubblica
interessata dalle elezioni cui le Primarie si riferiscono.
3.
L'utilizzo
di qualsivoglia altro mezzo di comunicazione sarà passibile di
sanzione che, secondo la gravità, va dalla sanzione pecuniaria
all'esclusione dell'aspirante candidato dalla competizione: si
applicano, in analogia, le norme e le sanzioni già previste
dalla normativa che regola l'elezione cui le primarie si
riferiscono.
4.
I
Presentatori di Lista nominano, contestualmente al deposito di
cui al precedente articolo 5, il "Preposto Contabile"
alla propaganda elettorale ed alle relative attività
finanziarie che:
a.
ne
cura la gestione, rivestendone la rappresentanza legale e la
responsabilità contabile;
b.
ne
rimette il Rendiconto all'Autorità preposta.
Art.
8 – Schede per la votazione e l'espressione del voto
1.
Le
schede per la votazione recano, nell'ordine determinato dalla
sorte, per ciascuna delle liste i cui contrassegni sono stati
depositati ai sensi dell'articolo 5, il contrassegno affiancato
sulla destra dall'elenco in ordine alfabetico per cognome degli
aspiranti candidati. L'elettore indica la sua preferenza per una
sola lista, marcando con una croce il nome del candidato che di
tale lista intende selezionare, ovvero scrivendo nell'apposito
spazio un altro nome (uno solo) scelto fra gli elettori di quel
territorio elettorale.
2.
E
nullo il voto espresso contemporaneamente per due aspiranti
candidati o per un nominativo ulteriore se candidato in altra
lista.
Art.
9 – Elettorato
attivo
1.
Hanno
diritto di voto nelle Primarie tutti i cittadini che alla data
di svolgimento delle Primarie siano iscritti nelle liste
elettorali del territorio in cui le elezioni si svolgono.
2.
Per
esercitare tale diritto gli elettori si presentano nel seggio
elettorale loro assegnato muniti di un valido documento di
riconoscimento e della tessera elettorale, ovvero, qualora le
norme per quella elezione lo prevedano, di certificato
elettorale che in tal caso sarà munito del relativo
tagliando-figlia per le primarie.
Art.
10 – Svolgimento delle operazioni di voto e scrutinio
1.
Le
operazioni di voto delle Primarie si svolgono dalle ore 7 alle
ore 22 del giorno della consultazione e sono immediatamente
seguite dalle operazioni di scrutinio.
2.
Si
applicano in quanto compatibili le norme sulle operazioni di
voto e di scrutinio recate dalle rispettive leggi elettorali
vigenti.
Art.
11 – Proclamazione dei risultati
1.
Ricevuti
gli estratti di tutti i verbali degli Uffici Elettorali Locali o
Comunali, l'Ufficio Elettorale Centrale determina, per ciascuna
lista, nell'ordine in cui sono riprodotte sulle schede, la somma
dei voti di preferenza validi ottenuti da ciascun aspirante
candidato nelle singole sezioni elettorali locali o comunali e
la loro graduatoria.
2.
A
parità di voti, prevale l'aspirante candidato di sesso
femminile o, in mancanza, il più giovane di età.
Art.
12 – Norme
finali
1.
Con
l'entrata in vigore delle presente legge, ogni norma con essa in
contrasto s'intende abrogata.
2.
È
fatta salva ogni autonomia statutaria e normativa
costituzionalmente riconosciuta agli altri enti autonomi della
Repubblica.
3.
Per
quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge, si
applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni delle
leggi elettorali e delle loro norme d'attuazione.
4.
Il
Governo è delegato a provvedere con apposito Decreto
Legislativo, entro sei mesi dalla vigenza della presente legge,
ad emanare le opportune norme attuative ed a coordinare le
norme, le procedure ed i termini della presente legge con quanto
previsto dalle leggi elettorali per le analoghe disposizioni:
nelle more della entrata in vigore del predetto Decreto
Legislativo, il Governo provvede, nei casi d'urgenza per
Primarie ed Elezioni precedenti detta entrata in vigore, con
apposito Decreto Legge.
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