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Proposta di Legge

redatta in 12 articoli il cui titolo è stato depositato presso la Corte Suprema di Cassazione il 19/07/2004 e pubblicato sulla G. U. del 20/07/2005

 

 

Art. 1— Oggetto e Principi

1. Le candidature per qualsiasi elezione, amministrativa o politica, che si svolga nella Repubblica, sono determinate a seguito di Elezioni Primarie, dette anche Consultazioni Primarie o semplicemente Primarie, forma di consultazione preliminare dell'elettorato finalizzata alla proposta ed alla scelta delle candidature stesse.

2. La formula adottata per lo svolgimento delle elezioni primarie è quella aperta a tutti i cittadini italiani iscritti nelle liste elettorali, sia per la proposta delle candidature, sia per la selezione delle stesse.

3. La presente legge dà piena attuazione a quanto fissato dalla Costituzione con riferimento al secondo comma dell'art. 3, in quanto rimuove ogni ostacolo:

a.     alla piena e reale partecipazione dei cittadini alla vita politica, sia come singolo sia nelle formazioni sociali e politiche, in conformità ai principi costituzionali di democrazia e sovranità popolare fissati dall'art. 1;

b.     ai diritti politici dei cittadini, in quanto elettorato attivo (eguaglianza e segretezza del voto, di cui all'art. 48) ed elettorato passivo (libero accesso alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, di cui all'art. 51);

c.      nonché all'applicazione del diritto di ogni elettore di concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale, in quanto le primarie aperte consentono ai cittadini d'influire sostanzialmente sull'indirizzo politico dei partiti, affinché questi ultimi siano realisticamente strumenti dei cittadini, come dettato dall'art. 49.

4. Le procedure per le Primarie rientrano nella sfera pubblica e nella competenza esclusiva dello Stato, quale parte dell'intero procedimento elettorale la cui funzione democratica completano divenendone elemento inscindibile.

 

Art. 2 Applicazione delle primarie ai diversi sistemi elettorali

1.     Le Primarie sono applicate ad ogni tipo d'elezione, qualsiasi sia la modalità d'attribuzione dei seggi, ovverosia, sia essa del tipo "proporzionale" o del tipo "maggioritario".

2.     Nel caso di elezioni con il sistema "proporzionale" il numero dei voti conseguiti dagli "aspiranti candidati" nelle Consultazioni Primarie determina l'ordine con cui essi compariranno come candidati nella Lista per cui si sono presentati. Pertanto, il "capolista" sarà colei o colui che avrà conseguito il maggior numero di voti e così a seguire.

3.     Nel caso di elezioni con formula "maggioritaria", sia essa applicata al collegio uninominale o a cariche monocratiche (sindaco, presidente di regione, ecc.), la candidatura di ciascuna lista concorrente viene assegnata a chi per quella lista ha vinto le Primarie, avendo conseguito il maggior numero di voti tra gli aspiranti a rappresentarla.

4.     Ad ogni tipo di elezione amministrativa o politica della Repubblica sono ammesse esclusivamente le liste che abbiano partecipato alle relative Consultazioni Primarie che le precedono.

Art. 3 Indizione delle primarie

1.     Le Consultazioni Primarie sono indette con decreto della stessa autorità che, in base all'ordinamento vigente, indice le Elezioni cui le Primarie si riferiscono, in quanto parti costitutive dello stesso processo elettorale.

2.  Il decreto che indice le Primarie è emesso non prima del centotrentesimo ed entro il centoquindicesimo giorno antecedente il primo giorno utile per l'indizione delle elezioni cui le primarie si riferiscono, come richiesto dalla normativa vigente, sia nel caso di scadenza naturale della legislatura o delle cariche da eleggere, sia a seguito di scadenza anticipata qualora una carica elettiva rimanga vacante prima della sua scadenza naturale. In quest'ultimo caso, l'autorità preposta deve prorogare il termine d'indizione delle elezioni alle quali le primarie si riferiscono per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle procedure previste dalla presente legge.

3.  Il decreto che indice le Primarie è pubblicato entro tre giorni dalla sua emissione sugli organi ufficiali d'informazione delle amministrazioni competenti (Gazzetta Ufficiale, Bollettino Ufficiale della Regione, ecc.) e pubblicizzato in tutto il territorio interessato con manifesti pubblici per tutto il successivo periodo di tempo fino allo svolgimento delle Primarie stesse.

4.     Le Consultazioni Primarie si svolgono o la quindicesima o la sedicesima Domenica successiva al giorno di emissione del decreto.

Art. 4 – Uffici Elettorali

1.     Entro i tre giorni successivi alla pubblicazione del decreto d'indizione delle Primarie si costituiscono gli Uffici Elettorali così come previsti dalla normativa che regola le elezioni cui le Primarie si riferiscono, a partire dall'Ufficio Elettorale Centrale.

2.     Nelle elezioni per le quali sono normativamente previsti uffici elettorali locali, essi sono costituiti dalla competente autorità entro il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del decreto.

3.     Agli Uffici Elettorali di seguito riportati e costituiti ai sensi del presente articolo sono affidate le seguenti funzioni:

a.        L'Ufficio Elettorale Centrale provvede all'esame ed all'ammissione delle candidature dei partecipanti alle primarie, alla ricezione dei risultati dello spoglio delle schede ed alla proclamazione dei risultati delle primarie stesse.

b.        Agli Uffici Elettorali Comunali o, ove esistenti, agli Uffici Elettorali Locali, competono le medesime funzioni previste dalla normativa per le elezioni cui le primarie si riferiscono.

Art. 5 – Deposito dei contrassegni e dei programmi delle liste elettorali

1.  Entro il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del decreto di indizione delle primarie, i partiti o i gruppi politici che intendono presentare, anche congiuntamente, una lista elettorale devono dichiarare per iscritto tale volontà presso l'Ufficio Elettorale Centrale e depositare contestualmente il contrassegno e la proposta di programma elettorale che contraddistinguono la propria lista.

2.  Il modulo per la raccolta delle firme di presentazione delle liste elettorali per le Primarie deve riportare, oltre al simbolo, il motto della lista e gli spazi per le firme, la loro autenticazione e certificazione nonché il testo della proposta di programma, in forma sintetica e contenuta in non più di due facciate.

3.  Per tutte le altre procedure di cui al comma 1 e non disciplinate dal comma 2 del presente articolo, alle primarie si applicano le norme previste dalle leggi elettorali vigenti sul deposito dei contrassegni, sulla loro accettazione e sulla designazione dei rappresentanti dei partiti o gruppi che hanno depositato il contrassegno.

Art. 6 - Presentazione delle candidature

1. Qualunque cittadino, che sia iscritto nelle liste elettorali e che secondo la normativa vigente sia eleggibile, può presentarsi

alle Primarie come Aspirante Candidato, dandone comunicazione scritta all'Ufficio Elettorale Centrale entro il

sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione del decreto di indiziane delle primarie ed allegando quanto segue:

a.     Dichiarazione che attesta per quale fra le liste, i cui contrassegni e programmi sono stati validamente depositati ai sensi dell'art. 5, aspira a candidarsi. Con la stessa dichiarazione sottoscrive la relativa proposta di programma, impegnandosi a sostenerne le linee guida qualora, a seguito delle primarie, diventi la/il candidata/o della lista e ad attuarle se poi eletta/o;

b.     Il relativo modulo di supporto alla sua candidatura su cui siano state raccolte le firme degli elettori iscritti nelle liste elettorali del territorio che l'eventuale vincitore delle primarie rappresenterà. Dette firme dovranno essere in numero corrispondente a quanto previsto per le candidature dalle rispettive norme elettorali previgenti l'approvazione della presente legge, ovvero in proporzione agli elettori interessati, con una percentuale minima dello 0,2% e comunque in numero non inferiore a cinque firme.

c.      Un importo, a titolo di cauzione infruttifera, corrispondente al venti per cento del reddito netto medio annuo dell'aspirante candidato risultante dalle sue ultime cinque dichiarazioni annuali dei redditi, versato in contanti o garantito da fideiussione bancaria o assicurativa. Tale cauzione sarà restituita al termine delle Consultazioni Primarie all'atto della dichiarazione ufficiale dei vincitori e per l'importo totale, salvo che si siano verificati i termini per il suo utilizzo parziale o totale a copertura di eventuali sanzioni per scorrettezze da parte dell'aspirante candidato nel corso della campagna per le primarie. La cauzione dei vincitori delle primarie sarà trattenuta fino alla dichiarazione ufficiale dei vincitori delle elezioni cui le primarie si riferiscono.

d.     Il curriculum dell'aspirante candidato.

 

2. Ogni "aspirante candidato" può presentarsi per una sola lista che concorra a quella elezione ed in un solo contesto territoriale (collegio, circoscrizione, ecc.).

3. Entro sette giorni dal termine per la loro presentazione, le candidature saranno esaminate dall'Ufficio Elettorale Centrale che, avendone verificati i criteri di ammissibilità secondo la Legge, emetterà l'elenco ufficiale degli aspiranti candidati ammessi, per ciascuna lista.

 

Art. 7 – Campagna per le Primarie

1.  La campagna per le Primarie si svolgerà dal settantesimo giorno dalla pubblicazione del decreto fino al venerdì precedente la domenica fissata per lo svolgimento delle Primarie. Il giorno precedente le Primarie è vietata ogni forma di propaganda politica.

2.     L'Ufficio Elettorale metterà a disposizione di ogni aspirante candidato, in eguale misura:

a. spazi ed appuntamenti per lo svolgimento di incontri pubblici con l'elettorato;

b.   spazi pubblicitari per tutto il periodo della campagna per le Primarie;

c.      i materiali a stampa, i quali saranno stampati su bozzetto fornito dagli stessi concorrenti;

d.     un contributo per le altre spese elettorali, se ammesse, da liquidare a saldo e rientranti in un tetto massimo, fissato in una cifra pari al lordo di sei mesi della spettanza prevista per la figura da eleggere ovvero a 20 dei suoi gettoni di presenza;

e.     un credito bancario pari all'importo di cui alla precedente lettera "d": coperto da fidejussione del Comune a valere sui finanziamenti elettorali relativi all'amministrazione pubblica interessata dalle elezioni cui le Primarie si riferiscono.

 

3.     L'utilizzo di qualsivoglia altro mezzo di comunicazione sarà passibile di sanzione che, secondo la gravità, va dalla sanzione pecuniaria all'esclusione dell'aspirante candidato dalla competizione: si applicano, in analogia, le norme e le sanzioni già previste dalla normativa che regola l'elezione cui le primarie si riferiscono.

4.     I Presentatori di Lista nominano, contestualmente al deposito di cui al precedente articolo 5, il "Preposto Contabile" alla propaganda elettorale ed alle relative attività finanziarie che:

a.   ne cura la gestione, rivestendone la rappresentanza legale e la responsabilità contabile;

b.   ne rimette il Rendiconto all'Autorità preposta.

Art. 8 – Schede per la votazione e l'espressione del voto

1.  Le schede per la votazione recano, nell'ordine determinato dalla sorte, per ciascuna delle liste i cui contrassegni sono stati depositati ai sensi dell'articolo 5, il contrassegno affiancato sulla destra dall'elenco in ordine alfabetico per cognome degli aspiranti candidati. L'elettore indica la sua preferenza per una sola lista, marcando con una croce il nome del candidato che di tale lista intende selezionare, ovvero scrivendo nell'apposito spazio un altro nome (uno solo) scelto fra gli elettori di quel territorio elettorale.

2.  E nullo il voto espresso contemporaneamente per due aspiranti candidati o per un nominativo ulteriore se candidato in altra lista.

Art. 9 – Elettorato attivo

1.     Hanno diritto di voto nelle Primarie tutti i cittadini che alla data di svolgimento delle Primarie siano iscritti nelle liste elettorali del territorio in cui le elezioni si svolgono.

2.     Per esercitare tale diritto gli elettori si presentano nel seggio elettorale loro assegnato muniti di un valido documento di riconoscimento e della tessera elettorale, ovvero, qualora le norme per quella elezione lo prevedano, di certificato elettorale che in tal caso sarà munito del relativo tagliando-figlia per le primarie.

Art. 10 – Svolgimento delle operazioni di voto e scrutinio

1.     Le operazioni di voto delle Primarie si svolgono dalle ore 7 alle ore 22 del giorno della consultazione e sono immediatamente seguite dalle operazioni di scrutinio.

2.     Si applicano in quanto compatibili le norme sulle operazioni di voto e di scrutinio recate dalle rispettive leggi elettorali vigenti.

Art. 11 – Proclamazione dei risultati

1.  Ricevuti gli estratti di tutti i verbali degli Uffici Elettorali Locali o Comunali, l'Ufficio Elettorale Centrale determina, per ciascuna lista, nell'ordine in cui sono riprodotte sulle schede, la somma dei voti di preferenza validi ottenuti da ciascun aspirante candidato nelle singole sezioni elettorali locali o comunali e la loro graduatoria.

2.     A parità di voti, prevale l'aspirante candidato di sesso femminile o, in mancanza, il più giovane di età.

Art. 12 – Norme finali

1.     Con l'entrata in vigore delle presente legge, ogni norma con essa in contrasto s'intende abrogata.

2.     È fatta salva ogni autonomia statutaria e normativa costituzionalmente riconosciuta agli altri enti autonomi della Repubblica.

3.     Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge, si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni delle leggi elettorali e delle loro norme d'attuazione.

4.     Il Governo è delegato a provvedere con apposito Decreto Legislativo, entro sei mesi dalla vigenza della presente legge, ad emanare le opportune norme attuative ed a coordinare le norme, le procedure ed i termini della presente legge con quanto previsto dalle leggi elettorali per le analoghe disposizioni: nelle more della entrata in vigore del predetto Decreto Legislativo, il Governo provvede, nei casi d'urgenza per Primarie ed Elezioni precedenti detta entrata in vigore, con apposito Decreto Legge.

 

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