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DISSEQUESTRO DEI SIMEC
23/4/2005 Il
Tribunale del riesame dissequestra i SIMEC - 30 agosto 2000 Tribunale
di Chieti Il
Tribunale del riesame, riunito in Camera di Consiglio con l’intervento
dei Signori Magistrati: dr.
Antonio Gagliardi – Presidente dr.
Giro Marsella - Giudice relatore dr.
Angelo Zaccagnini- Giudice Letti
gli atti ed i documenti presenti nel fascicolo del PM nonchè quelli
prodotti a corredo dell’istanza di riesame dalla difesa, uditi in
Camera di Consiglio il Relatore, nonché, per la Procura della
Repubblica, la dr.ssa Rosangela Di Stefano e, per la difesa, l’avv
Antonio Pimpini, a scioglimento della riserva assunta nell' udienza del
30/8/2000. OSSERVA Il
GIP presso il Tribunale di Chieti con decreto depositato in Cancelleria
il 9/8/2000 ed eseguito il 10-11/8/2000, ha accolto la richiesta di
sequestro dei Simec - Simboli Econometrici di Valore Indotto - avanzata
ex art. 321 cpp dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Chieti con istanza dell' 8/8/2000, ponendo a fondamento del “fumus”
dell’istanza la verosimile violazione del disposto di cui agli artt
11. 106. 130 e 132 D L vo 385/93 (cd Testo Unico in materia bancaria). Avverso
la predetta determinazione cautelare è insorto il prof Giacinto Auriti,
ideatore dell'iniziativa Simec, sollevando motivi sia di rito che di
merito e sostanzialmente ribadendo l’esclusivo rilievo civilistico
della vicenda nonché l‘assoluta insussistenza di ipotesi di reato
nella vicenda inerente alla circolazione dei Simec medesimi. L’Auriti
sottolineava, altresì, l’importanza scientifica dell’iniziativa,
sviluppatasi inizialmente, sul piano teorico, presso la Cattedra di
Teoria Generale del Diritto e proseguita, in via attuatìva, in quella
di Sociologia del Diritto. In
buona sostanza, la fattispecie sottoposta al vaglio del Tribunale del
riesame - prescindendo dai principi teorici posti a fondamento
delI’iniziativa - è sintetizzabile nel seguente modo: 1-
Il prof. Auriti, nelle vesti di Segretario Nazionale del Sindacato
Antiusura, diretta espressione dell’Associazione Culturale Aspp, ha
concordato con un gruppo di commercianti principalmente localizzati nel
territorio di Guardiagrele, l’emissione di un documento cartaceo
denominato Simec, posto in vendita ad un valore nominale pari alla lira
ma accettato dalla base associativa dei commercianti ad un valore doppio
rispetto alla stessa, con la possibilità degli stessi di riconvertire i
Simec sempre al valore doppio di quello iniziale di acquisto. 2-
Il gruppo di commercianti ha aderito liberamente e pienamente
all’iniziativa, accettando il sistema ed accollandosi anche il rischio
del suo eventuale fallimento, conoscendo preventivamente che l’importo
convertibile era comunque unicamente quello derivante dalla vendita dei
Simec. 3-
I fondamenti dell’iniziativa vanno individuati a) da un lato, sul
principio dell’accettazione nella dinamica commerciale e, quindi.
nell’esercizio della libertà d’impresa e contrattuale, di un
documento - il Simec suddetto - la cui composizione merceologica risulta
del tutto indifferente ai fini del decidere, accettato da una base
associativa più o meno estesa - configurandosi in tal guisa, un
contratto aperto per adesione -‘ all’interno della quale il Simec
medesimo viene accettato ad un valore nominale doppio rispetto
alla lira, b) dall’altro, sulla cd. velocità di circolazione del
documento e sulla progressiva riduzione delle richieste di conversione,
collegate alla sempre maggiore fiducia degli aderenti nel buon fine
dell’esperimento, di per sé sufficiente ad escludere una conversione
di massa. - Su tale situazione, in essere in Guardiagrele sino al 9/8/2000, si è inserita la Procura della Repubblica ravvisando nei fatti come innanzi compendiati la violazione degli artt 11, 106, 130, e 132 D. L.vo 385/93. rilevando una raccolta illecita del risparmio e l’esercizio abusivo dell’attività di finanziamento, così da essere indotta a richiedere l’emissione del decreto di sequestro preventivo dei Simec ex art. 321 cpp, accolto dal GIP. In
sostanza, il GIP ha condiviso la tesi accusatoria, per cui la condotta
tenuta dal prof. Auriti viene ritenuta in contrasto con i precetti
normativi innanzi indicati, ha evidenziato il rischio di mancata
riconversione del Simec, ha fatto proprie “le preoccupazioni nutrite
dall’accusa su incongruenze contabili", infine ha adombrato
pericoli di “riciclaggio di denaro proveniente da delitti". A parere del Collegio non sussistono né il "fumus" né il “periculum” necessari per l’emanazione della misura cautelare “de qua". Infatti, sia che si voglia condividere l’indirizzo giurisprudenziale che afferma l‘autorizzabilità del sequestro solo per l’ipotesi di gravi indizi di colpevolezza ovvero l’altro indirizzo che richiede l’astratta configurabilità dell'ipotesi di reato, nella vicenda in esame emerge evidente l'assenza del presupposto primario ed indefettibile rappresentato dalla necessaria commissione di un fatto dì reato, giacché il principio di legalità non può non condizionare l'applicabilità delle misure cautelari e delle altre misure strumentali al giudizio penale (cfr Cass Pen 25/3/1993, Crispo CP 1994. 1610). Osserva,
invero, il Collegio che i disposti normativi di cui agli artt 11. 106,
130 e 132 D L vo 385/13 non appaiono violati dal prof. Auriti, atteso
l’assoluto, esclusivo ed evidente rilievo civilistico
dell’iniziativa, espressione legittima dell’autonomia negoziale ed
attuazione del principio della libertà di contrarre riservata a
chiunque, non comprimibile se non in presenza di una illiceità penale,
allo stato non ravvisabile. Infatti
- a parte il sospetto d’incostituzionalità dell’ipotesi
incriminatrice prevista dal combinato disposto di cui all’art 11 comma
1° e 130 D. L vo 385/93, nella parte in cui individua, genericamente e
in violazione del principio di tassatività in qualsiasi veste giuridica
(id est "sotto altra forma") la condotta illecita - nessuna
acquisizione di fondi con obbligo di rimborso viene attuata dal prof.
Auriti. L’indagato,
invero - come riconosciuto dallo stesso GIP - pone in essere un atto di
compravendita al momento dell’emissione dei c.d. Simec. in esecuzione
del quale iI compratore acquista, versando lire, un quantitativo di
identico valore di Simec. Dal chè, trattandosi di un atto inquadrabile
nell'ambito degli artt. 1470 e ss cc. non può ipotizzarsi alcuni
obbligo di rimborso sia in senso stretto che in senso lato. Successivamente,
il simbolo denominato Sìmec diviene - come reca la stessa dicitura
inserita nel predetto documento - " di proprietà del portatore
" così che nella dinamica negoziale lo stesso non è pagabile ma
convertibile. E', invero, proprio il portatore del documento che gli
conferisce il valore, accettandolo ad un valore doppio; documento che,
allo stesso modo e nei medesimi termini, viene accettato dagli esercizi
convenzionati associati, alla stregua di un' iniziativa promozionale. Il
commerciante aderente al sistema, infatti dopo averlo accettato può
riporlo in circolazione nel sistema, ovvero convertirlo ad un
corrispettivo determinabile secondo i livelli di liquidità presenti
nello stesso sistema. Trattasi, in questo caso, di un atto di
retrovendita, ammissibile e meritevole di tutela ex art. 1322, comma 2°
c.c. E’
evidente, pertanto, che le some utilizzate dai consumatori per
l’acquisto dei Simec e, di poi, riversate nel sistema associativo
mediante acquisto dei beni presso gli esercizi convenzionati, attesa la
destinazione diretta ed immediata all’ acquisto di beni di consumo
spesso voluttuari, non possono affatto essere ricondotte nel c.d.
risparmio personale o familiare. Infatti
- ed al contrario di quanto avviene nel caso che ci occupa – nell’
ipotesi suddetta la liquidità viene provvisoriamente, per un periodo più
o meno lungo, sottratta alle esigenze immediate di consumo per accedere
a quelle tipiche del risparmio presupponenti la stasi di quelle o
comunque l’indisponibilità da parte del soggetto depositante, nella
certezza di ottenere il rimborso ed i frutti civili, che incentivano la
propensione alla parsimonia. Orbene,
tutto ciò nella vicenda sottoposta all’ esame del Collegio non si
verifica, l’indagato non acquisisce fondi provenienti dal risparmio,
ma - per così dire - favorisce il consumo. L’ insussistenza di alcun
obbligo di restituzione a carico dell’Auriti anche nei confronti degli
stessi commercianti – poiché la convertibilità, come tale, esclude
una struttura negoziale di tal fatta - consente di ritenere che nella
fattispecie vi sia un mero esercizio della libertà negoziale e della
iniziativa economica sotto forma associativa. Ciò posto, tutti e tre i
dedotti momenti - libertà negoziale, d’iniziativa privata e di
associarsi - rivestono rilievo costituzionale e non possono subire
compressioni ingiustificate. Aggiunge
il Collegio che, d’altro canto, la difesa ha dato compiuta spiegazione
dei principi posti a fondamento dell’iniziativa - ampiamente dibattuti
all’interno del mondo accademico - dai quali può evidenziarsi
l’ampia accettazione degli aderenti al sistema dei principi del Simec
e, soprattutto la preventiva conoscenza che l’importo eventualmente
convertibile è unicamente quello derivante dalla vendita dei Sìmec -
secondo quanto risulta dalle dichiarazioni dei commercianti e dalle
lettere acquisite agli atti -, per cui la differenza tra valore nominale
e di cambio costituisce il rischio d’impresa di cui ognuno di loro si
è fatto carico. Va,
altresì, osservato che alla luce dalla stessa definizione contenuta
nell’art. 11 TU 385/93 - secondo cui la raccolta dei risparmio è
costituita dall’acquisizione di fondi con l’obbligo di rimborso, sia
sotto forma di deposito che sotto altra forma “- l’ipotesi
accusatoria della Procura risulta inverosimile ove si consideri che, a)
l’obbligo di rimborso previsto nel cennato precetto normativo dovrebbe
intercorrere tra il depositante e il depositario, mentre nel caso ‘de
quo’ si tratta di atto di compravendita di Simec da parte del
consumatore, cui segue l’eventuale conversione da parte di un altro
soggetto, il commerciante convenzionato, b) le somme destinate al
risparmio - come già evidenziato sopra - sono per definizione sottratte
all’ utilizzo immediato del titolare, posto che il risparmiatore
se ne priva e non le destina al soddisfacimento dei bisogni immediati,
di prima necessità o più in generale di consumo, mentre, al contrario,
quelle utilizzate dai consumatori per l’acquisto dei Simec sono
pacificamente destinate all’acquisto di beni e quindi pacificamente
estranee ad essere ricondotte a qualsiasi forma di risparmio, c) manca
qualsiasi attività di utilizzazione delle somme ottenute dalla
compravendita dei Simec da parte dell’emittente - venditore, posto che
le stesse restano ‘in toto’ destinate alla conversione in favore dei
commercianti aderenti all’iniziativa d) è del tutto assente
l’intervallo temporale necessario perché l’attività di risparmio
consenta di pervenire a forme di remunerazione e) è assente qualsiasi
forma di lucro. La
correttezza dell’interpretazione qui prospettata appare evidente - in
ogni caso - dalla considerazione delle assurde conseguenze cui
condurrebbe l’adesione alla tesi dell’accusa. Dovrebbe, infatti,
ammettersi che chiunque acquisisca fondi o valori ed abbia poi obbligo
del loro rimborso – obbligo comunque insussistente, per quanto detto,
‘nel caso de quo - commetta il reato in questione, come - con
esemplificazione paradossale - il gestore di un casinò obbligato a
restituire il controvalore delle "fiches". Ritiene
ancora il Collegio - sotto l’altro profilo rilevante - che neanche la
normativa incriminatrice dell’esercizio abusivo di attività
finanziaria, disciplinata dal combinato disposto di cui agli artt ‘106
I comma e ‘132 D.Lvo 385/93, sia violata nella fattispecie, in quanto
l’Auriti non ha posto in essere alcuna attività di assunzione di
partecipazioni, di concessione di finanziamenti, di prestazioni di
pagamento e di intermediazioni in cambi, avendo semplicemente
compravenduto supporti cartacei denominati Simec, accettati da un numero
determinato di esercizi, il cui valore, doppio rispetto alla lira, e
stato conferito dagli stessi aderenti al sistema. Orbene,
anche a voler utilizzare la definizione più ampia ed onnicomprensiva
data dalla dottrina all’attività di finanziamento come quella
concernente tutte le operazioni a seguito delle quali la banca risulti
creditrice di una somma di denaro nei confronti del prenditore dì
credito, tenuto conto della restituzione delle somme ricevute”, nella
fattispecie non pare in alcun modo configurabile l’ipotesi criminosa
prevista dal predetto disposto normativo. Infatti, il prof. Auriti non
pone in essere alcuna delle condotte indicate nell’arI 106 TU legge
bancaria. in quanto non attua alcuna forma di finanziamento sotto
qualsiasi veste, non assume partecipazioni né prestazioni di servizi a
pagamento. Inoltre allo stato non risulta che la predetta attività sia
professionalmente organizzata con modalità e strumenti tali da
prevedere e consentire una concessione sistematica di un numero
indeterminato di mutui o finanziamenti in via diretta (cfr Cass Penale
6/10/1 995 sez V). Sotto il profilo fattuale infatti, l’ acquisto dei
Simec da parte dell’utente, l’assenza di qualsiasi erogazione di
somme da parte dell’Aurìti e l’evidente insussistenza di finalità
di lucro sempre da parte dell’emittente, escludono ogni riferibilità
della vicenda ‘de qua” all’abusiva attività di finanziamento di
cui all’arI 132 D Lvo cit. A
ciò aggiungasi l’insussistenza di alcuna condotta di erogazione del
credito attraverso una delle azioni indicate dall’arI. 106 D L.vo cit.
e che, inoltre non vi è, ne è stata prospettata, un’attività
professionalmente organizzata tesa a prevedere e consentire la
concessione sistematica di un numero indeterminato di mutui
finanziamenti” (cfr Cass Pen. 8/10/1997 n 5285). Peraltro, è appena
il caso di evidenziare che l’attività di finanziamento – in ipotesi
- avrebbe dovuto attuarsi con moneta avente corso legale e non già con
un documento sprovvisto di spendibilità generalizzata, in quanto
limitato nella circolazione agli accettanti il Simec. Infatti,
l’attività finanziaria, per essere tale, anche in aderenza al
disposto di cui all’art. 106 D.Leg. 1993/385 presuppone che la banca -
nella specie non si sa chi, cioè se tale qualifica vada ricondotta al
prof. Auriti, ai commercianti o ai consumatori - risulti creditrice di
una somma di denaro nei confronti del prenditore del finanziamento, il
quale ultimo è naturalmente obbligato alla restituzione delle somme
ricevute. L’accusa crea, allora, una sorta di inammissibile fungibilità
ed interscambio delle condotte dei soggetti interessati, senza
considerare che il prof. Auriti non svolge alcuna attività di
finanziamento né risulta creditore di somme di denaro, nonché che
alcuno risulta obbligato alla restituzione nei suoi confronti. E’
evidente, inoltre che non sussiste alcuna attività di assunzione di
partecipazioni, dì concessione di finanziamenti e di intermediazione,
nulla ricevendo il prof. Auriti per la mera emissione del Simec. Né
dalla condotta dell’indagato si evince che lo stesso tenda ad
equipararsi ad un istituto di credito, ingenerando confusione nella
collettività utilizzando termini come ‘banca’ o assimilabili, dai
quali possa ritenersi che si stia esercitando il credito ovvero si
proceda a raccolta di risparmio. Rileva,
peraltro, il Collegio che il GIP ha ravvisato ulteriori circostanze di
rilievo penale non dedotte dall’accusa né dalla stessa ritenute
commesse - cosi da doversi dubitare della loro utilizzabilità ai fini
del “fumus” dell’istanza cautelare - che appaiono comunque prive
di fondamento. Quanto all’ipotesi del rifiuto di conversione dei Simec
in denaro, incidendosi su un rapporto interno ad un gruppo ristretto di
persone che hanno accettato il meccanismo ed i principi del relativo
Sistema, il rilievo che ne deriva è esclusivamente di natura
civilistica contrattuale o al più, cartolare, privo comunque di
riflessi penalmente rilevanti. Quanto,
poi alle preoccupazioni sulla verosimile sussistenza di irregolarità
contabili - evidentemente ritenute prodromo di violazioni fiscali o
tributarie - come emerge dai accertamenti sommari degli organi di P.G. e
dalle dichiarazioni rese dai commercianti aderenti al sistema, non
paiono aver ragione d’essere posto che i titolari dei singoli esercizi
procedono alla registrazione degli importi incamerati in lire e
nell’ammontare pari al valore reale della vendita, cosi che nessun
rischio di evasione sussiste, ciò oltre all’assorbente e decisiva
considerazione dell’estraneità dell’addebito nei confronti dell’Auriti. Anche
il pericolo di riciclaggio appare insussistente nonché - come
sottolineato dalla difesa - alquanto contraddittorio nei modi e termini
indicati dal GIP, poiché da un lato si ritiene che il sistema sia
fatalmente votato all’insuccesso, mentre dall’altro si ravvisa
addirittura il rischio di riciclaggio di denaro proveniente da attività
illecita, che mal si concilia con l’espressa scarsa fiducia sulla
remunerabilità del sistema. Orbene senza voler utilizzare l’esempio
eccessivo addotto dalla difesa, è sicuramente vero che, volendosi
condividere l’assunto del GIP ben poche attività d’intrapresa
sarebbero esenti dai rischio ed addirittura dal remoto pericolo di
riciclaggio. Osserva
da ultimo, il Collegio che all’assenza del “fumus commissi
delicti” si coniuga l’insussistenza del “periculum in mora”,
quale ulteriore presupposto per l’adozione del provvedimento di
sequestro. Al riguardo, invero, lo stesso GIP utilizza
argomentazioni non condivisibili – nel punto 4) del decreto di
sequestro preventivo, nella parte denominata “Della progressione degli
illeciti e del protrarsi della conseguenze” – in quanto rilevanti
solo sotto il profilo civilistico siccome riferite ad eventuali
inadempimenti di obbligazioni assunte all’interno del sistema
associativo di accettazione dei Simec, ma, ininfluenti ai fini penali
“de quibus”. Peraltro,
eventuali incongruenze del sistema porrebbero questioni rilevanti solo
fra gli aderenti al medesimo senza alcuna connotazione pubblicistica o
di ordine Pubblico. Aggiungasi
che i Simec - siccome non moneta e non avendone le caratteristiche di
generalità, universalità e obbligatorietà di accettazione - non hanno
spendibilità generalizzata in quanto la circolazione avviene
all’interno di un sistema predeterminato e predefinito, sebbene aperto
a successive adesioni. Trattandosi, pertanto di fattispecie negoziale
riconducibile al contratto per adesione come tale aperto alla futura
accettazione di successivi aderenti non può disporsi un’inibitoria
cosi gravosa in quanto lesiva di interessi di primario rilievo
costituzionale. Sicché appare assente il pericolo che la libera
disponibilità della cosa possa aggravare o protrarre le conseguenze di
un reato, ovvero agevolare la commissione di altri. Tanto premesso. P.Q.M. revoca il sequestro di tagliandi di carta filigranata denominanti “SIMEC” disposto dal GIP con decreto in data 8-9/8/2000, nei confronti di Auriti Giacinto ed altri eseguito dalla Guardia di Finanza il giorno 11/8/2000. Manda
allo stesso organo di P.G. che ha proceduto al sequestro per
l’esecuzione del presente provvedimento e la restituzione dei
“SIMEC” sequestrati alle persone nei confronti delle quali il
sequestro è stato eseguito. Chieti,
li 30/8/2000 N.B. Morale, i Comuni e le Province potrebbero emettere "moneta" locale [SIMEC] per creare ricchezza e sopperire indirettamente ai deficit di bilancio.
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