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ATTO DI CITAZIONE VERSO BdI e BCE

03/10/2005

Tratto dal sito del C.S.M. - Centro Studi Monetari onlus - nato dall'idea di alcuni partecipanti della lista "sovranità monetaria".

Volete portare davanti a un Giudice gli abusi del sistema bancario e rivendicare quanto vi hanno tolto in tasse per il FALSO DEBITO PUBBLICO ?  Stiamo lanciando, coi nostri avvocati, un'azione legale contro questi abusi, che hanno ridotto il potere di acquisto dei cittadini schiacciandoli, al contempo, sotto il peso di TASSE CHE NON HANNO ALCUNA RAGIONE DI ESISTERE: infatti il debito pubblico è, in buona parte, irreale, fittizio e simulato. Per associarvi all'azione legale, contattateci!

TRIBUNALE DI....(OMISSIS)

ATTO DI CITAZIONE

Il sig. ________________ rappresentato e difeso dall'avv. __________ del Foro di_________, presso il quale elegge domicilio,

PREMESSO CHE

1.. Oggi la moneta è di proprietà privata, cioè delle Banche Centrali (BC e BCE) e delle banche ordinarie, che la prestano allo Stato ed ai privati con l’aggiunta di un interesse. Perciò viene chiamata anche moneta-debito, in quanto basata sul debito. E’ una moneta privata legalizzata dai nostri rappresentanti politici che hanno tradito la Costituzione italiana ed ingannato il Popolo tenendolo all’oscuro della truffa perpetrata a suo danno. Si ritiene invece che la natura istituzionale della Moneta richieda una emissione ed una creazione della Moneta solo ed esclusivamente pubblica, accreditando la Moneta stessa ai cittadini e non indebitandola al momento dell'emissione. Ed utilizzando in tal modo il Signoraggio per scopi di natura pubblica e sociale.

Il Signoraggio è un concetto che merita di essere approfondito data la sua importanza per ogni società i cui scambi sono basati su una Moneta. In sintesi, è la differenza tra il valore nominale della Moneta ed il suo costo di produzione. Tale differenza, data la natura istituzionale della Moneta, dovrebbe spettare ai cittadini i quali attraverso un organo che li rappresenta dovrebbero emettere la stessa moneta

Quindi il potere di emettere moneta e di fissare il tasso di sconto sono poteri sovrani. E per l’art. 1 della Costituzione tale potere spetta al Popolo sovrano. Attualmente il potere di battere moneta è riservato allo Stato solo per quanto riguarda le monete metalliche che rappresentano solo una minima percentuale della moneta globale. Nel passato, anche recente (1967) lo Stato ha esercitato sporadicamente il potere di emettere anche moneta, cartacea, emettendo "Biglietti di Stato a corso legale". Oggigiorno invece la Moneta (cartacea) è emessa interamente dalla Banca Centrale Europea (BCE) e da Bankitalia che sono banche private.

2.. In Italia e nell'Eurozona, al presente, questa sorta di imposta del signoraggio, viene raccolta non dagli Stati o dall'Unione Europea, ma dalla Banca Centrale Europea, e prima era introdotta e raccolta dalla Banca d'Italia; ancora oggi, la Banca d'Italia riceve dalla BCE l'80% del gettito di signoraggio.

 

3.. La Banca d'Italia è ed è sempre stata una società privata, come si dirà, proprietà di azionisti privati. Anche la BCE è un soggetto a gestione privata ed indipendente dall'Unione Europea. Questa imposta del signoreggio è quindi introdotta e raccolta senza alcuna deliberazione del parlamento o di rappresentati del popolo, e va a beneficio di soggetti privati, non della collettività.

4. la Banca Centrale, cioè i suoi azionisti, oltre ad appropriarsi, a danno dello Stato, del valore del denaro che essa emette, nei suoi propri conti segna questo valore non all’attivo, ma al passivo, simulando una perdita o un debito ed evitando, così, di pagare le tasse su quello che è un puro incremento di capitale e che, come tale, dovrebbe essere interamente tassato.

L’ovvio ragionamento che abbiamo testé svolto è stato già sottoposto, attraverso interrogazioni parlamentari, nel 1994 e nel 1995. Entrambe le risposte elusero il problema, affermando che la Banca Centrale (allora, cioè, la Banca d’Italia) non sarebbe proprietaria dei valori monetari, ossia del valore del denaro emesso, perché il denaro emesso costituirebbe sempre un passivo, un debito; e che, perciò, giustamente la Banca d’Italia lo iscriveva come posta passiva nel proprio bilancio.

Come i membri competenti dei due governi interessati non potevano ignorare, queste risposte sono del tutto contrarie alla verità.

Innanzitutto, la risposta fornita è contraddetta dal comportamento dei governi medesimi – di tutti i governi. Infatti, se i governi fossero coerenti con l’affermazione che il denaro, il valore monetario, non appartiene alla Banca emittente, perché lo Stato continua a dare qualcosa (i titoli del debito pubblico) in cambio di questo denaro?

Ma le risposte del governo sono anche false giuridicamente, perché il denaro non è affatto un debito per la Banca che lo emette. Se fosse un debito, dovrebbe poter essere incassato dal portatore presso la Banca medesima, mediante conversione in oro, come avveniva una volta, fino al 1929 circa, quando il denaro era convertibile in oro. Anche in tempi successivi al 1929, molte banconote portavano la scritta “Pagabile a vista al portatore”. Ma pagabile in che cosa, dato che esse non erano convertibili in oro? In realtà, quei biglietti non erano pagabili in alcun modo e quella scritta era una menzogna per ingannare il pubblico e fargli credere che i biglietti di banca fossero convertibili in qualcosa avente valore proprio o che la banca si fosse indebitata per emetterli, il che è falso (mentre era vero in un ormai lontano passato).

Del resto, è naturale che nessun governo potrebbe permettersi di dare risposte veridiche a simili questioni, perché ammetterebbe che la sua vera funzione è defraudare i cittadini e gli elettori per arricchire un’élite finanziaria che detiene il vero potere.

Un falso in bilancio quasi perfettamente legalizzato.

Nel proprio bilancio, la Banca Centrale segna il valore nominale del denaro che emette al passivo, come debito, mentre al contrario esso costituisce un incremento patrimoniale della Banca Centrale S.p.A. Si tratta, dunque, di una colossale falsità economica, con una conseguente, colossale elusione fiscale, perfettamente legalizzata, o perlomeno accettata per tradizione da tutti i governi e da tutti gli organi giudiziari cui essa è passata sotto gli occhi.

Essa ha un’origine storica ben precisa, che ora spieghiamo.

Al tempo in cui le banche che emettevano denaro lo emettevano in base a una copertura in oro e alla convertibilità del denaro (banconota) in oro, queste banche, giustamente, segnavano all’attivo la riserva aurea, e al passivo, come debito, la quantità di denaro emesso. Infatti, poiché la banca emittente era tenuta a convertire le banconote in oro, le banconote costituivano un debito di oro per la banca, ossia una passività. Quelle banconote, inoltre, avevano per la banca emittente un costo in oro.

Da quando la riserva e la conversione aurea sono state soppresse, ossia grosso modo dal 1929, le banconote emesse, il denaro emesso, non possono più costituire un debito. E la banca emittente emette il denaro a costo zero. Ossia, il denaro emesso costituisce per essa puro attivo (su cui sarebbero dovute le tasse) – il contrario di ciò che essa fa figurare nel proprio bilancio. Con ciò è spiegato sia il falso, che il suo scopo. La riprova di questo furbesco abuso è data dal fatto che la Banca Centrale registra tra le proprie attività i crediti derivanti dalla cessione allo stato del denaro al suo valore nominale. Il che significa che la Banca Centrale, quando le fa comodo, tratta questo denaro come attività, non come passività: non potrebbe farsi pagare la cessione di un debito!

Di fronte a questo problema, partiti politici, sindacati, istituzioni (eccezion fatta per qualche magistrato) sono ignari, ignavi, inerti, ma perlopiù sono complici attivi e remunerati.

Eppure, l’aver tolto la sovranità monetaria dallo stato per trasferirla a un soggetto privato come la Banca d’Italia o la Banca Centrale Europea, sta sotto gli occhi di tutti come contrario all’art. 1°, 2° Comma, della Costituzione italiana, che afferma che la sovranità appartiene al popolo. Quindi essa non può essere ceduta a terzi, siano questi nazionali o stranieri o sovranazionali. La sua cessione è nulla ed inefficace.

I sostenitori della cessione ai privati della sovranità monetaria affermano che lo Stato, gli uomini politici, non sarebbero in grado di dosare razionalmente ed efficacemente l’emissione di denaro; che, per accontentare l’elettorato, ne emetterebbero troppo; che, quindi, causerebbero inflazione.

Orbene, i banchieri privati che si sono presi la sovranità monetaria non la gestiscono di certo nell’interesse del popolo, ma nel proprio; e altrettanto certamente non hanno evitato catastrofi finanziarie anche globali, come quella del 1929; né hanno evitato l’inflazione e l’iperinflazione; né hanno assicurato parità dei cambi; né hanno prodotto una crescita economica accettabilmente costante, ma anzi fasi alterne di sviluppo e recessione. Nel proseguimento di questo saggio, esporremo più chiaramente questa realtà.

Una rassicurante menzogna:  “Il debito pubblico è un falso problema perché è un debito che lo Stato ha verso i propri cittadini portatori dei titoli del debito pubblico, ossia un debito che il Paese ha con sé stesso, una mera partita di giro.”

Con questa tesi diversi politici hanno cercato di rassicurare l’opinione pubblica rispetto al colossale e crescente indebitamento pubblico.

La tesi è clamorosamente falsa, come in pieno appare ora che abbiamo spiegato il meccanismo triangolare con cui i padroni della Banca Centrale, scontando i titoli del debito pubblico, si arricchiscono a spese della nazione, senza dare alcunché, attraverso l’uso accorto dello Stato.

Ricapitoliamo:

a)     Lo Stato ha bisogno di 100 milioni di Euro.

b)     Emette BOT per 100 milioni di Euro.

c)      La Banca Centrale li acquista pagandoli con 100 milioni di Euro emessi ad hoc a costo zero (in realtà lo sconto è limitato all’85%, ma fingiamo che sia totale per semplicità).

d)     La Banca Centrale è ora creditrice di 100 milioni senza aver speso alcunché o dato allo Stato alcunché, se non impulsi elettronici e carta stampata.

e)     Poi la Banca Centrale vende ad altri (banche commerciali, fondi di investimento, risparmiatori, Banche Centrali straniere) questi 100 milioni di BOT, e incamera il ricavato.

f)        Questi 100 milioni sono il suo guadagno da signoraggio, che mette in contabilità come debito, e poi li tiene per sè a beneficio dei suoi azionisti.

g)     In quanto ai BOT, via via che scadranno le rate di interesse e le date di rimborso del capitale, lo Stato dovrà pagarli ai vari portatori con denaro perlopiù tolto ai cittadini sotto forma di tributi.

h)      Quindi, mentre il rapporto di credito cittadini-Stato di cui al punto 7 è effettivamente un rapporto di debito-credito interno al Paese (tranne che per quesi titoli che sono stati venduti a stranieri), i 100 milioni di cui al punto 6 sono il valore che i banchieri centrali hanno sottratto al popolo e tengono per sé in cambio di nulla.

i)        Inoltre, poiché lo Stato avrà bisogno di ulteriori erogazioni di denaro per pagare gli interessi sui titoli del debito pubblico, essi lucreranno anche su questo.

j)        Ancora, poiché il guadagno da signoraggio solo in parte viene reimmesso nel circuito produttivo industriale nazionale, il Paese dovrà indebitarsi ulteriormente verso la Banca Centrale per pagare i titoli del debito pubblico alla scadenza.

k)      In questo modo, molti Paesi occidentali hanno avuto una crescita esponenziale del debito pubblico e ora soffrono di una pressione fiscale intorno al 50% (che scoraggia gli investimenti e il lavoro, inducendo recessione o stagnazione), mentre gli Stati devono destinare quote ampie e crescenti del bilancio pubblico al pagamento di debito e interessi, rinunciando alle spese infrastrutturali, sociali etc., nonostante che abbiano un bilancio attivo, al netto degli interessi passivi sul debito pubblico.

l)        Il risultato è che la gente finisce per vivere male lavorando sempre più per pagare i profitti dei banchieri privati proprietari delle Banche Centrali.

m)   In prospettiva questa situazione tende ad aggravarsi: lo Stato dovrà raccogliere sempre più tasse per i banchieri e sempre meno spenderà per la società.

n)      Nessuno apparentemente si è chiesto come mai lo Stato non abbia stampato TUTTI i tagli di banconote in modo da ottenere il 100% del signoraggio (che oggi, sulle monete fisiche, vale circa 147 milioni di euro al giorno). Prima della strage di Piazza Fontana, lo stato aveva provato ad emette cartamoneta (le 500 lire cartacee) che aveva la denominazione “Biglietto di Stato a corso legale”. Ogni emissione portava nelle casse statali 150 miliardi di signoraggio. Nessuno apparen temente si è chiesto come mai lo Stato non abbia stampato tutti i tagli di banconote in modo da ottenere il 100% del signoraggio (che oggi, sulle monete fisiche, vale circa 147 milioni di euro al giorno). Forse lo Stato ci ha provato, ma le bombe dei terroristi gli hanno dato un segnale molto chiaro.

La scusa ufficiale è: la Banca d’Italia (che molti ancora credono sia realmente una banca e che sia “d’Italia”) sola può stabilire quanta moneta occorre immettere nel mercato. Che lo stabilisca la Banca d’Italia, ma lo Stato si tenga la funzione di emettere il denaro e di trattenersi il signoraggio. Ma poi perché dovrebbe stabilirlo la corporazione dei banchieri privati proprietari della Banca d’Italia? Quelli fanno l’interesse loro, non del Paese.

Perché lo Stato deve emettere titoli di debito per coprire IL VALORE NOMINALE di banconote che potrebbe stamparsi da solo, ammettendo anche che debba attenersi alle quantità stabilite dai prestigiatori della Banca Centrale? È facile calcolare quanto signoraggio di emissione sia sottratto in questo momento (senza tener conto del passato) ad ogni cittadino: debito pubblico DIVISO numero di abitanti, che dà € 26.000 a testa. Ma questa è solo la base. Non dimentichiamo, infatti, che i titoli del debito pubblico vengono usati come riserva dalle banche in un sistema di riserva frazionaria al 2%. Sicché quella somma va moltiplicata per decine di volte.

5.. Signoraggio primario e signoraggio secondario: rapporto di 1 a 9.

Abbiamo visto che il signoraggio realizzato dal soggetto che emette la moneta – signoraggio che possiamo dire primario – consiste nella differenza tra il costo di produzione del denaro, oggi pressoché nullo, e il valore nominale, che il soggetto che la emette fa proprio.

Vi è anche un signoraggio secondario, che si situa a valle di quello primario perché presuppone l’esistenza della moneta. Trattasi del signoraggio creditizio esercitato dalle banche di credito mediante il potere di creare denaro dal nulla.

Sappiamo infatti che il sistema di riserva frazionaria permette alla banca di credito di prestare denaro per un importo multiplo (fino a cinquanta volte) il valore del denaro che essa ha effettivamente nei suoi forzieri.

Orbene, l’80-90% del denaro circolante, usato per le transazioni, è credito – non banconote, ma assegni, bonifici, giri conto, accrediti, prestiti, sconti. Ossia è denaro che le banche di credito creano dal nulla prestandolo a clienti o accreditandolo a creditori. Ma, in realtà, non è denaro vero (il denaro vero è solo quello creato dall’istituto di emissione o dallo Stato), bensì credito, promessa di pagamento – promessa di pagare in denaro vero a richiesta, che si comporta come denaro in quanto dal mercato viene come denaro accettata. Un assegno circolare di € 1.000 è la promessa della banca che lo ha emesso di dare al suo portatore banconote per € 1.000 in cambio dell’assegno. Non è denaro vero anche perché ad esso non corrisponde denaro vero, se non per una frazione tra il 2 e il 5%.

La banca di credito, quindi, presta denaro che non esiste – ne presta fino a 50 volte di più di quanto esiste.

Anzi, più esattamente, la banca non lo presta nemmeno. Promette di pagarlo. Quando chiedo un prestito di € 100.000 per pagare una fornitura di merce, supponiamo in forma di lettera di credito, la banca non mi dà denaro, ma solo una promessa di pagare quella somma al mio venditore. Però il contratto di mutuo è formulato come se la banca prestasse denaro. Esso finge che la banca presti denaro.

In realtà, la banca non mi presta alcunché. Essa mi mette a disposizione una garanzia di pagamento. Su questo denaro non prestato, se non per finta, la banca mi fa pagare gli interessi. E poiché la banca può prestare fino a 50 volte il valore del denaro che essa realmente possiede o ha in deposito (somme depositate in banca dai clienti), essa lucra interessi su denaro che non presta e che non esiste nemmeno. Se io deposito in banca € 1.000, la banca, per quei 1.000, ne può ‘prestare’(come garanzie di pagamento) fino a 50.000. Quindi se la banca paga a me il 2% annuo di interesse su quei 1.000, e presta gli altri al 5% mediamente, la banca, da quei 1.000 su cui paga € 20 di interessi passivi, ne ricava 2.500. Certo, questo è un caso ideale. Di solito la banca realizzerà introiti minori e avrà sofferenze. Ma, in ogni caso, avrà un guadagno di decine e decine di volte superiore al costo – guadagno che non deriva da alcun servizio prodotto, ma dallo sfruttamento di un monopolio e delle leggi dei grandi numeri (assoluta improbabilità di un ritiro dei depositi per più del 2%).

Pur tuttavia, il punto di gran lunga più importante non è questo degli interessi che paghi su denaro non prestato. Il punto più importante è il c.d. reflusso bancario e riguarda il capitale. Il denaro che la banca ha solo finto di prestarti ma che neanche possedeva, tu, allo scadere del prestito, lo devi restituire – devi rimborsare il capitale. Ossia, devi dare alla banca denaro vero (che tu hai acquistato lavorando, producendo, o in altro modo reale e che comporta costo, fatica, rischio) per denaro che non hai mai ricevuto.

Ancora più paradossale è il caso, molto frequente, in cui, nei tipi di prestito che lo consentono (come lo scoperto), la banca chiede ai propri clienti-debitori il rientro immediato, ossia di restituire “il denaro prestato” entro 24 ore. La banca non ha prestato alcunché; eppure, se non rimborsi capitale e interesse, la banca ti manda all’asta la casa.

Se dunque la banca centrale che emette la moneta a costo zero vuole essere pagata per essa con moneta frutto del lavoro e dell’investimento, in modo analogo la banca di credito crea dal nulla e a costo di 1/50 circa una finzione di denaro, che finge di prestare, e in cambio ottiene denaro vero.

In entrambi i casi, non si tratta di creazione di ricchezza dal nulla (dal nulla si crea solo il denaro e la frode) ma di arbitraria e illegittima sottrazione di potere di acquisto della nazione da parte dei banchieri a proprio beneficio. E dal fatto lo Stato non solo non impedisce, ma tutela, anche in sede giudiziaria, questo sistema, abbiamo la conferma che lo Stato non è affatto sovrano o democratico, ma è un bene strumentale di proprietà dei banchieri.

Le banche creano dunque una finzione di denaro dal nulla, per il quale ottengono denaro reale come interesse e capitale. Ma che cosa accade al ‘denaro’ bancario, una volta così creato? Alcuni testi affermano che esso venga annullato a misura che il capitale viene rimborsato, e che alla banca restino in tasca solo gli interessi. Ciò è falso.

Per semplicità, immaginiamo che tu ed io ci serviamo della medesima banca (il sistema bancario, nel suo complesso, può considerarsi come un’unica banca). Se la banca mi fa credito di 1.000, segnerà questo importo nel proprio conto sia come liability (denaro dovuto) verso di me, che come proprio asset (attivo patrimoniale).

Ora, se io uso questo credito facendo un assegno a te per pagarti merce che mi hai venduto, e tu depositi questo assegno nella banca, questa a te accrediterà 1.000, ma a sé stessa segnerà come asset 1.000 in più, senza però cancellare, come dovrebbe, l’asset di 1.000 che ha appostato quando mi ha concesso il prestito.

Così, alla fine del ciclo, la banca, pur avendo prestato 1.000 e ritrovandosi quindi con + 1.000 come liabilities, si ritrova in contabilità + 2.000 come assets. Quindi la banca si è creata un aumento patrimoniale del 100%, che aggiunge alle proprie riserve, superando così il pur debole vincolo imposto dalla riserva frazionaria. Tale guadagno derivante dal denaro creditizio è detto rIflusso bancario.

L’aumento delle riserve bancarie così ottenuto, consente alla banca maggiori “prestiti”, quindi maggiori profitti, esponenzialmente.

Per questa ragione, la massa monetaria in circolazione è costituita per circa il 90% dalle banche attraverso i prestiti e il reflusso, e solo in piccola parte da denaro ‘vero’ – banconote e monete metalliche. Perciò il signoraggio oggi va quasi completamente alle banche di credito private, mentre il signoraggio di emissione monetaria costituisce solo una frazione modesta del complessivo volume del signoraggio. Il che vuol dire che, anche in quei Paesi che hanno nazionalizzato l’istituto di emissione e il signoraggio monetario, la stragrande maggioranza del signoraggio (quello creditizio) viene lasciato come appannaggio e privilegio delle banche private, pur gravando esso sul mercato, sui contribuenti, sui consumatori, sui lavoratori soprattutto autonomi. Il che ulteriormente dimostra la sudditanza dello Stato rispetto al potere finanziario privato. Infatti, lo Stato ha ceduto alle banche private non solo il potere sovrano di creare il denaro vero e di fissare il tasso di sconto e di decidere la politica monetaria del Paese, ma anche e persino il potere, ancora più radicale, di creare denaro creditizio dal nulla, ossia di arraffarsi, a spese del mercato e dei cittadini, di un potere di acquisto corrispondente alla massa di denaro creditizio così creata. Una massa che oramai, a livello globale, è pari a oltre cinque volte il valore di tutti i beni esistenti al mondo. Il che vuol dire che il denaro è un debito scoperto per almeno l’80%. E che il sistema bancario è creditore, in linea capitale, di 5 volte il valore di tutti i beni esistenti al mondo. Ovviamente, in un siffatto stato di cose è impossibile e inconcepibile che esista una sovranità democratica o anche un potere politico o statale.

Tale situazione, in cui la moneta reale non costituisce più il grosso della massa monetaria, ma diviene una sua piccola frazione rispetto alla moneta creditizia, si è prodotta nel corso di diversi decenni, e costituisce un’evoluzione e un perfezionamento del sistema del signoraggio privato di emissione, ossia della Banca Centrale a capitale privato che lucra creando denaro a costo zero e vendendolo allo Stato. Grazie a questa evoluzione, il business della creazione di denaro a costo zero si espande e colpisce tutti i singoli cittadini direttamente, senza nemmeno passare per la mediazione dello Stato, oramai esautorato e completamente privato di poteri direttivi sull’economia.

Questa infaticabile creazione di nuovo pseudo-denaro creditizio da parte delle banche si basa su un aumento delle riserve bancarie che, sebbene finanziariamente spendibile, è solo fittizio, contabile, e non è basato su denaro vero; per ovvia conseguenza, il sistema bancario è intrinsecamente instabile e insicuro. In considerazione di ciò, le riserve bancarie ‘gonfiate’ col metodo suddetto, sebbene siano spendibili e vengano spese, e vadano quindi ad accrescere la massa monetaria circolante (perlopiù vengono usate per acquistare titoli del debito pubblico), ufficialmente non sono computate nella massa monetaria. Probabilmente, se lo fossero, l’effetto sarebbe troppo inquietante e rivelativo dell’inaffidabilità del sistema bancario.

6. Chi detiene il potere monetario, esercitando questo potere, attribuisce unilateralmente a sé un potere di acquisto dei beni e dei servizi del mercato in cui questo potere viene esercitato. Ciò è possibile in quanto la novella emissione della data moneta -la quantità di Euro che la BCE immette nel mercato, nel nostro caso- viene accettata dal mercato, ossia il mercato domanda l'Euro, dato che l'Euro ha già una circolazione e un'accettazione, ossia un suo mercato. Ogni novella emissione di una certa quantità di una data moneta riesce perché si inserisce in una preesistente circolazione di quella moneta. Il potere monetario si basa quindi su due presupposti: uno costituto per legge, ossia il monopolio dell'emissione (che consente di dosare l'emissione e di produrre la scarsità della moneta); e l'altro, l'accettazione, costituito non dalla legge né da una convenzione, ma storicamente, spontaneamente, multifattorialmente.

 

7.. Come poteri sovrani, in forza dell'art. 1, 2c., della Costituzione repubblicana, il potere di emettere moneta e di fissare il tasso di interesse primario appartengono inalienabilmente al popolo.

 

8.. In violazione di questa norma costituzionale fondamentale, i predetti poteri vengono esercitati da soggetti privati; governati da privati, e precisamente la BdI e la BCE

 

9.. La BdI ha sempre avuto le caratteristiche di un soggetto privato, e precisamente di una società per azioni; infatti, essa nasce come banca privata, poi va in dissesto, e, nel 1926, viene finanziariamente salvata dallo Stato fascista, che ne fa ciò che poi è divenuta.

 

10.. In seguito, la BdI ha sempre avuto una direzione dettata da banche private-le sue azioniste-. e caratteristiche che la sottraggono ad ogni forma di controllo o direzione democratici. Anzi, le banche che essa doveva in teoria sorvegliare, erano e sono le sue proprietarie azioniste, che quindi sorvegliano sé stesse, in un palese conflitto di interessi. Queste caratteristiche autocratiche e privatistiche sono state rafforzate negli anni '90.

 

La BCE, proprietà delle banche centrali dei Paesi aderenti, le quali ne sono azioniste, è pure un soggetto privato, ed è esplicitamente sottratta ad ogni controllo e governo democratico da parte degli organi dell'Unione Europea a norma del Trattato di Maastricht, il quale ne fa una sorta di soggetto sovranazionale ed extraterritoriale.

 

Invero, La perdita delle sovranità monetaria e legislativa per gli Stati membri in campo monetario, sovranità che sono parti essenziali della sovranità nazionale, da parte degli Stati europei, è stata stabilita in maniera irrevocabile dagli artt. 105 e 117 del Trattato di Maastricht.

Il Protocollo sul SEBC, ricalcando l'art. 107 del Trattato, stabilisce, all'art. 7: "Indipendenza - Conformemente all'articolo 107 del trattato, nell'esercizio dei poteri e nell'assolvimento dei compiti e dei doveri loro attribuiti dal trattato e dal presente statuto, né la BCE, né una Banca centrale nazionale, né un membro dei rispettivi organi decisionali possono sollecitare o accettare istruzioni dalle istituzioni o dagli organi comunitari, dai Governi degli Stati membri né da qualsiasi altro organismo. Le istituzioni e gli organi comunitari nonché i Governi degli Stati membri si impegnano a rispettare questo principio e a non cercare di influenzare i membri degli organi decisionali della BCE o delle Banche centrali nazionali nell'assolvimento dei loro compiti.

Il medesimo Protocollo stabilisce anche il diritto di segretezza (ossia di non rendere pubbliche le ragioni di ciò che decidono sulla testa dei cittadini europei) per i signori della BCE:

"10.4. Le riunioni hanno carattere di riservatezza. Il Consiglio direttivo può decidere di rendere pubblico il risultato delle proprie deliberazioni. "

 

L'art. 12 del Protocollo, che si intitola "Responsabilità degli organi decisionali", in realtà non prevede alcuna responsabilità.

 

L'art. 16 del Protocollo sancisce la perdita di sovranità monetaria degli Stati in favore dei banchieri centrali europei: "Conformemente all'articolo 105 A, paragrafo 1 del trattato, il Consiglio direttivo della BCE ha il diritto esclusivo di autorizzare l'emissione di banconote all'interno della Comunità. La BCE e le Banche centrali nazionali possono emettere banconote. Le banconote emesse dalla BCE e dalle Banche centrali nazionali costituiscono le uniche banconote aventi corso legale nella Comunità."

 

11.  In tal modo è stata illegalmente attuata la cessione in via definitiva di poteri sovrani del popolo ad un soggetto controllato da privati e da interessi privati, il quale si situa al di fuori e al disopra di qualsiasi sovranità politica e pubblica;

 

12.  L’art. 11 della nostra costituzione consente limitazioni (non già a cessioni) della sovranità nazionale solo in favore di altri stati (e la BCE non è uno stato né organo di altri stati) a condizioni di parità (mentre le quote nella BCE non sono paritarie) ai soli fini di assicurare “la pace e la giustizia tra le Nazioni” (mentre i fini della BCE sono altri);

 

13.  Quindi il Trattato di Maastricht è incompatibile con la Costituzione italiana;

 

14. Le conseguenze dell’esercizio privato di questi poteri sono:

a) Il profitto del signoraggio, che ha i seguenti volumi......, (e che, discendendo dal potere sovrano di emissione monetaria, spetta al popolo) viene realizzato da banche private o da soggetti privati, che partecipano mediatamente la BCE. Si precisa che il signoraggio consiste nel fatto che l’istituto di emissione emette denaro prestandolo al valore nominale agli stati che lo richiedono e in cambio forniscono titoli di debito pubblico; le emissioni di denaro avvengono come sconto su tali titoli, che poi l’istituto di emissione vende all’asta; i titoli verranno pagati con le entrate dello stato, ossia quasi completamente col gettito fiscale, proveniente dal lavoro, dal risparmio etc.; mentre l’emissione del denaro non comporta alcun costo alla BCE (oltre quelli di gestione propria e tipografici). Infatti, il denaro emesso non ha copertura aurea, non è convertibile in oro o altro bene (come avveniva, seppur non sempre, fino al 1929), e il suo valore è dato dall’accettazione da parte dei mercati, della gente – come dimostrato dal fatto che il dollaro USA non ha perso il suo valore a seguito dell’abbandono del gold exchange standard nel 1971;

b) La BCE, mediante i suoi poteri di fissare il tasso di interesse e di dosare l’offerta di denaro, esercita un potere politico di condizionamento delle politiche degli stati aderenti all’Euro; infatti.......   Questo potere riduce gli stati membri a uno status di sovranità limitata, infatti......

c) Il sistema bancario privato, che controlla la BCE, è in grado di produrre, a suo proprio privato beneficio, le varie congiunture economiche che gli convengono; in particolare, la rarefazione monetaria... la deflazione, la recessione, la disoccupazione, conseguendo così, anche grazie alla possibilità di partecipare società commerciali e industriali, il dominio sulle economie.

15.  Inoltre, la contabilità bancaria, e in particolare quella delle banche centrali e della BCE, è oggettivamente ed economicamente falsa, infatti contabilizza al PASSIVO il valore nominale del denaro creato dal nulla attraverso le proprie false-cambiali (banconote irredimibili). In tal modo, non solo la BCE e le altre banche sottraggono al fisco somme enormi, ma fanno figurare la maggior parte degli utili come se fossero perdite, sottraendoli così all'attenzione del fisco. Per tali ragioni, la BCE non rende pubblici i propri bilanci;

16.  Questa situazione è contraria al principio di eguaglianza di cui all’art. 3 Costituzione. e a quello del dovere contributivo di cui all’art. 53 Costituzione.;

17.  Rispetto a quanto detto sul signoraggio e sulla contrarietà al vero della contabilità bancaria, anche i bilanci dello Stato sono oggettivamente ed economicamente falsati, in quanto fanno figurare, a carico della nazione e a favore della BCE, un debito che non ha ragion d’essere. Infatti, come si accennava sopra, la banca centrale emette denaro che ad essa non costa pressoché nulla, e che riceve il proprio valore non dalla banca emittente (che, si ripete, non ha per esso una copertura aurea né è tenuta a convertirlo in oro o altro bene) bensì dal mercato, dalla nazione – o, nel caso dell’Euro, dalle nazioni che lo accettano. Inoltre, al momento dell’emissione, il denaro non appartiene alla BCE, non essendovi alcuna norma che lo stabilisca. Infatti, come fa da decenni notare il Prof. Giacinto Auriti, non esiste una legge nell'ordinamento che stabilisca a chi appartenga la proprietà della moneta all'atto dell'emissione;

18. Questa situazione che genera un falso debito pubblico limita enormemente - quanto ingiustamente - l’azione dello Stato nel perseguimento dei compiti postigli dalla Costituzione, in fatto di promozione della rimozione degli ostacoli all’eguaglianza (art. 2, 2 C.), di assistenza (art. 38)...., di difesa, di scolarizzazione, di ricerca scientifica (art. 9), di infrastrutture, etc. Essa inoltre inibisce enormemente e ingiustamente il progresso economico, colpisce il risparmio, crea disoccupazione, sottoccupazione, sottoremunerazione (artt. 35, 36), tasse e tariffe ingiustificate;

19. Inoltre, lo Stato, reso falsamente debitore nei confronti di soggetti privati spesso occulti, è molteplicemente condizionato da questi stessi nell’esercizio delle sue funzioni, sicché la sua sovranità, anche in quanto ai poteri legislativo, esecutivo e giudiziario, è nel complesso subordinata, quindi irreale;

20. Solamente attraverso un intervento del potere giudiziario è a questo punto possibile stabilire la legalità costituzionale, la sovranità popolare e salvare il Paese dalla rovina economica.

CITA

La BCE in persona del Governatore, la BDI in persona del Governatore, il MINISTERO DELL’ECONOMIA nella persona del Ministro protempore, tutti a comparire avanti il designando Giudice Istruttore del suddetto Tribunale alle ore di rito dell’udienza del_____________2005 (con invito a costituirsi a mezzo di abilitato procuratore almeno 20 giorni prima della predetta udienza e con monito che, se non si costituiranno, si procederà in loro declaranda contumacia; mentre, se si costituiranno oltre il suddetto termine, incorreranno nelle decadenze stabilite dall’art. 167 CPC), affinché in loro contraddittorio si decida sulle seguenti

DOMANDE:

Contrariis rejectis, con spese rifuse:

1..Dichiarare che il potere di emettere moneta, e l’Euro in particolare, di stabilire la quantità e i tempi dell’emissione e di fissare il tasso primario di sconto è un potere sovrano e che quindi appartiene inalienabilmente al popolo italiano;

2..Dichiarare che la moneta, e l’Euro in particolare, al momento dell’emissione, appartiene al popolo italiano, e per esso alla Repubblica Italiana;

3.. Dichiarare -previo rinvio alla Corte Costituzionale per il giudizio di costituzionalità- caducate perché contrarie agli artt. 1, 1° C.; 3, 1° e 2° C.; 11; 41, 2° C.; 47, 1° C; 52. Cost. lo statuto della Banca d'Italia, il Trattato di Maastricht, il predetto Protocollo, nelle norme suindicate, e per conseguenza automatica le leggi e norme di recepimento, ratifica e attuazione dei medesimi articoli (con riserva di migliore e più precisa indicazione in corso di causa), in quanto consentono alla BCE e alla Banca d'Italia di realizzare l'utile del signoraggio contabilizzandolo come voce passiva del conto patrimoniale, quindi sottraendolo al dovere di pagare le imposte sugli utili, stabilito dall'art. 52 Cost., in violazione anche del principio di eguaglianza stabilito dall'art. 3 Cost., anche in relazione alla riforma del 1994 che consente alle banche di avere partecipazioni in società imprenditoriali, quindi di farsi imprenditrici commerciali e di competere con altre imprese; e con conseguente ingiusto scarico degli oneri fiscali sugli altri soggetti, fisici e giuridici;

4.. Dichiarare la nullità per mancanza di corrispettività, o per mancanza di oggetto, o per illiceità dell'oggetto e della causa juris, o per mancanza di forma (dichiarando trattarsi di donazioni dissimulate alla BdI e alla BCE) di tutti i contratti con cui lo Stato, e per esso il Ministero competente, ha assunto debiti verso la BdI e la BCE per l'emissione di denaro contro cessione di titoli di Stato o altra promessa di pagamento;

5.. Dichiarare pertanto inesistente, in tutto o nella parte ritenuta di giustizia, ogni debito dello Stato verso le convenute, originante dalle operazioni di sconto di titoli del debito pubblico;

6.. Condannare le convenute a risarcire all'attore, per i fatti di cui in premesse, ciascuna € 500 oltre interessi dalla domanda al saldo, con riserva di richiedere le maggiori somme spettanti a tale titolo in separato giudizio.

7.. In via istruttoria, ordinare alla BCE l'esibizione mediante deposito in cancelleria delle copie dei suoi bilanci dall'istituzione ad oggi; ordinare alla BdI l'esibizione mediante in deposito in cancelleria dei suoi bilanci degli anni dal____ al_____

 

Roma, addì_________________Avv. _________________

PROCURA All'avv. _____________ conferisco mandato e procura a rappresentarmi e a difendermi nel presente giudizio, nonché a nominare e revocare domiciliatari e procuratori.

 

 

 
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