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Ancora sul Trattato di
Lisbona
Inviato da
Redazione Luogocomune il 3/7/2008 10:00:00 (77 letture)
Nonostante la palese difficoltà, per il normale cittadino, di
comprendere le effettive conseguenze che comporterebbe l’implementazione
del trattato di Lisbona, è ormai chiaro che il rifiuto dell’Irlanda ha
fatto da catalizzatore ad un malcontento inespresso, che ha trovato voce
di recente anche nei presidenti di Cecoslovacchia e Polonia.
Quella che segue è la traduzione di un articolo irlandese – pubblicato
prima del rifiuto referendario – che cercava di illustrare ai cittadini
tali potenziali conseguenze negative. Fatto salvo per un paio di
argomentazioni che riguardano l’Irlanda (la sua neutralità militare,
soprattutto), il resto delle obiezioni ha lo stesso identico valore
anche per noi.
20 ragioni per dire "no" al Trattato di Lisbona
1. Il Trattato di Lisbona, concordato dai leader europei nel novembre
2007, è praticamente identico alla Costituzione europea su cui si erano
accordati i leader nel 2004. La Costituzione era stata respinta
democraticamente dagli elettorati di Francia e Olanda, con dei
referendum nell’estate del 2005.
Questi contestarono il contenuto antidemocratico e “destrorso” della
Costituzione. Il fatto che i leader europei abbiano riproposto lo stesso
testo in un formato differente è antidemocratico, ed è un insulto alla
scelta espressa democraticamente dai popoli di Francia e Olanda.
2. L’articolo 46 del trattato di Lisbona stabilisce che “l’Unione avrà
una identità legale“. Questo è un cambiamento profondo dei principi
legali dell’Unione Europea, ...
... perché la trasforma da una forma di cooperazione fra stati-nazione
democraticamente eletti, ad una entità legale con dei propri diritti.
Una “identità legale“ permetterebbe all’Unione Europea di operare in
ambito internazionale come uno stato, cosa che attualmente non ha il
potere di fare. Potrebbe avere un proprio corpo diplomatico, negoziare e
firmare accordi internazionali, incorporare accordi internazionali
esistenti come legge, e richiedere un seggio alle Nazioni Unite.
3. Secondo l’articolo 9 del trattato di Lisbona il Consiglio Europeo
cambia da una entità intergovernativa ad una istituzione dell’Unione
Europea. Invece di agire negli interessi degli stati-nazione che lo
eleggono, questo cambiamento significherebbe che il Consiglio potrebbe
“promuovere i propri valori [quelli dell’Unione], portare avanti i
propri obiettivi e i propri interessi”. Questi valori, obiettivi e
interessi non vengano determinati da alcuna elezione, ma delle attuali e
future leggi europee.
4. L’articolo 9 del trattato di Lisbona toglie agli stati membri il
diritto automatico ad un Commissario Europeo, e riafferma l’indipendenza
della Commissione: “La Commissione non riceverà ne richiederà istruzioni
da altri governi o altre istituzioni, entità governative o uffici
governativi”.
Poiché la Commissione è responsabile per la stesura delle leggi europee,
e possiede il cosiddetto “potere di iniziativa“, questa “indipendenza“
significa semplicemente che non dovrà più rispondere ad alcun corpo di
rappresentanti eletti, sia a livello nazionale che a livello europeo.
5. L’articolo 48 del Trattato di Lisbona conferisce all’Unione Europea
il potere di modificare i propri trattati, senza ricorrere ad una
conferenza intergovernativa, a un nuovo trattato o a una procedura di
ratifica nazionale. Fino ad oggi le modifiche ai trattati europei
richiedevano questi tre passaggi, assicurando che i governi nazionali -
e, nel caso dell’Irlanda, la sua popolazione - venissero coinvolti nel
processo decisionale.
L’articolo 48 annulla questo processo, e permette al Consiglio Europeo
di apportare modifiche all’unanimità, senza alcun processo di ratifica
nazionale. Questo significa che nel futuro si potranno fare importanti
cambiamenti alla struttura, alle procedure o alle competenze dell’Unione
Europea senza più ricorrere a un referendum.
6. Il Trattato di Lisbona contiene altri 8 articoli che conferiscono al
Consiglio Europeo poteri specifici in determinate aree di azione,
compreso lo spostamento della comune politica estera e di sicurezza
dall’unanimità ad un voto di “maggioranza qualificata“, l’armonizzazione
del codice penale, e l’estensione dei poteri ad un Pubblico Ministero
europeo.
7. In totale il Trattato di Lisbona trasferisce 105 nuove competenze dal
livello nazionale a quello europeo. Queste competenze coprono una ampia
gamma di interessi incluso le politiche estere, di sicurezza, della
difesa, del commercio, della giustizia ed economiche. Nessuna
motivazione è stata offerta per lo spostamento dal livello nazionale a
quello comunitario di queste aree di competenza. E’ il più importante
trasferimento di poteri che sia mai avvenuto nella storia dell’Unione
Europea.
8. Vi sono altre 68 aree di interesse, attualmente di competenza
dell’unione europea, che passeranno da una approvazione all’unanimità ad
un voto di “maggioranza qualificata” del Consiglio Europeo. Questo
aumenterà il maggioritarismo del Consiglio, e ridurrà i processi
decisionali consensuali.
9. Il trattato di Lisbona cambia il modo in cui vengono prese le
decisioni al Consiglio Europeo. La già complessa procedura di voto per
“maggioranza qualificata” verrà cambiata, con il risultato che il peso
del voto dell’Irlanda verrà ridotto di oltre il 50%.
Allo stesso tempo verrà abbassata in maniera significativa la soglia che
determina la maggioranza qualificata. Unitamente, questi cambiamenti
ridurranno il potere degli stati più piccoli e sostituiranno
progressivamente le procedure di decisione consensuale con il Consiglio
maggioritario.
10. Oltre a questi significativi cambiamenti procedurali, il nuovo
Trattato contiene anche degli importanti cambiamenti operativi espressi
in maniera deliberatamente opaca (una lista di complicati emendamenti ai
due trattati esistenti), e questo significa che vi saranno una
trasparenza e un dibattito insufficienti sulle implicazioni di questi
cambiamenti.
Chiarezza e trasparenza sono essenziali affinché la gente possa
comprendere appieno il Trattato. Senza questa comprensione, come può la
gente prendere delle decisioni responsabili su cambiamenti così profondi
che riguardano il modo in cui la nostra vita viene regolamentata?
11. Il Trattato di Lisbona rafforza la direzione “destrorsa“ della
politica economica, a discapito dei servizi pubblici e dei diritti dei
lavoratori.
L’Unione Europea e il Trattato di Lisbona non parlano dei pubblici
servizi. Anzi, li dividono in due categorie: 1) servizi di interesse
economico generale, 2) servizi di interesse generale. Mentre non vi è
una definizione dei servizi di interesse generale, la casistica legale
europea definisce “attività economica” come l’offerta di un qualunque
bene o servizio sul mercato. Con questa definizione, qualunque attuale
servizio pubblico potrebbe ricadere sotto la categoria di “servizi di
interesse economico generale”, invece che di “servizi di interesse
generale”. L’articolo 16 del trattato di Lisbona pone nuove “condizioni
economiche e finanziarie“ sui servizi di interesse economico generale
(che sono specificate negli articoli 86 e 87 del trattato esistente).
Queste condizioni implicano che i servizi - compresi quello sanitario,
ad esempio, oppure i servizi educativi – siano soggetti alla libera
concorrenza [“competition”].
Il protocollo 6 del trattato di Lisbona impone all’Unione Europea di
assicurarsi che “la concorrenza non avvenga in modo distorto“. Questo
conferisce all’Unione Europea il potere di rimuovere “distorsioni“
dall’esercizio dei servizi. Queste “distorsioni“ potrebbero includere i
contributi statali, i finanziamenti pubblici, i mercati protetti, la
salute, i diritti ambientali, quelli dei lavoratori, o i “monopoli“
statali. Presa nel suo insieme questa complessa procedura permette lo
smantellamento integrale dei sussidi statali e del modello sociale
europeo, promuovendo al suo posto la deregulation e la privatizzazione.
I socialdemocratici che difendono il trattato di Lisbona indicano il
protocollo 9, e sostengono che questo escluda i pubblici servizi dalle
regole di cui sopra. In ogni caso, non essendovi una precisa definizione
dei “servizi di interesse generale”, in questo protocollo né altrove, le
loro affermazioni non hanno alcun valore.
12. L’articolo 2/2 introduce per la prima volta la “stabilità dei
prezzi“ come obiettivo dell’Unione Europea. Mentre nessuno ha da
obiettare contro le misure che contengano l’inflazione, se questa
inclusione della stabilità dei prezzi verrà usata come strumento per
limitare la spesa pubblica degli stati membri, o per limitare il deficit
nazionale, questo potrebbe chiaramente avere delle ripercussioni
economiche negative.
Parimenti, se la stabilità dei prezzi si trovasse in conflitto con altri
obiettivi – come il pieno impiego o il progresso sociale - toccherebbe
alla Corte Europea di Giustizia decidere a quale obiettivo dare la
precedenza, piuttosto che non ai governi degli stati membri
democraticamente eletti. Per quanto ancora poco chiara, l’inclusione
nella stabilità dei prezzi potrebbe finire per imporre agli stati membri
una riduzione della pubblica spesa, danneggiando ulteriormente l’offerta
del pubblico servizio e gli strumenti politici intesi a combattere la
povertà e la diseguaglianza.
13. Gli articoli da 10 a 28 del Trattato di Lisbona incrementano il
controllo europeo sulle politiche estere, di sicurezza e di difesa,
aumentando la militarizzazione dell’Unione Europea, ed erodendo
ulteriormente la neutralità dell’Irlanda.
L’articolo 11 dichiara che “la competenza dell’Unione in materia di
politica estera e di sicurezza comune comprirà tutte le aree che
riguardano la politica estera e le questioni sulla sicurezza
dell’Unione“. L’articolo 27 dice che “la progressiva impostazione di una
comune politica di difesa porterà ad un sistema di difesa comune”
(articolo 28 b). Mentre le decisioni che riguardano la politica estera,
di sicurezza e di difesa verranno prese all’unanimità, l’articolo 17
permette al Consiglio Europeo di agire come “maggioranza qualificata“
per votare sulla politica estera e di sicurezza. Come è accaduto per il
mercato interno, questo è l’inizio del trasferimento del controllo delle
politiche di sicurezza, estere e di difesa all’Unione Europea.
14. L’articolo 28c dice che “gli stati membri si impegneranno per
migliorare le loro capacità militari“. Unitamente al “fondo di
investimento iniziale“ e alle “procedure specifiche per garantire un
rapido accesso ai finanziamenti urgenti nell’ambito delle iniziative
della politica estera e di sicurezza comuni“ (specificate nell’articolo
28), gli stati membri saranno obbligati ad aumentare il loro contributo
finanziario verso la capacità militare dell’Europa.
15. L’articolo 28/7 riafferma che “gli impegni e la cooperazione”
nell’area della sicurezza e difesa comune “saranno in armonia con gli
impegni presi con la NATO“. Questo effettivo allineamento con la NATO
non è controbilanciato da alcun impegno a proteggere la neutralità degli
stati membri come l’Irlanda.
16. Il trattato di Lisbona dimentica di prendere in seria considerazione
la questione dei cambiamenti climatici, nonostante le argomentazioni
portate dal governo irlandese.
Il governo è riuscito solo ad ottenere l’inclusione di sei parole alla
fine dell’attuale provvigione: “promuovere misure a livello
internazionale relative ai problemi ambientali mondiali, e in
particolare a combattere cambiamenti climatici”.
Questa aggiunta è puramente simbolica, senza sostanza, e – considerando
l’urgenza globale del problema - non fa nulla per promuovere l’impegno
europeo ad affrontare seriamente la questione, nè conferisce all’Europa
alcun potere aggiuntivo rispetto a quelli già esistenti.
17. L’articolo 2a conferisce competenza esclusiva all’Unione Europea
sulle politiche commerciali, incluso le trattative sugli accordi di
scambio internazionali. L’articolo 10 richiede che la “abolizione
progressiva delle restrizioni sul mercato internazionale“ sia uno dei
principi-guida nelle interazioni dell’Unione Europea con gli stati non
appartenenti. Attualmente l’Unione Europea sta cercando di imporre alle
nazioni in via di sviluppo l’abolizione dei cosiddetti “controlli oltre
frontiera”, come imporre restrizioni ai diritti e alle regole dei
lavoratori e dell’ambiente, indipendentemente dalle conseguenze che può
comportare la rimozione di questi controlli. Presi nel loro insieme,
questi due elementi indicano un significativo passo indietro
nell’approccio dell’Unione Europea contro la povertà e la diseguaglianza
nel mondo.
18. Il protocollo 12 del trattato di Lisbona, che riguarda la
Commissione Europea per l’Energia Atomica, stabilisce che il trattato
“resterà pienamente in vigore“. Uno degli scopi primari di questo
trattato (conosciuto come EURATOM) è la promozione dell’energia
nucleare. Il popolo irlandese rifiuta l’energia nucleare. Il trattato di
Lisbona, come i suoi antecedenti, impone all’Europa di promuovere
l’energia nucleare.
19. I difensori del Trattato di Lisbona sostengono che questo renderà
l’Unione Europea più efficiente e democratica. Sostengono che il
Trattato darà maggiori poteri ai parlamenti nazionali e ai cittadini, e
maggiori protezioni sui diritti umani. Dicono che l’Unione Europea del
“dopo allargamento“ non può più funzionare con il sistema vigente. Tutte
queste argomentazioni non sono vere.
Le provvigioni relative ai parlamenti nazionali e ai cittadini sono di
natura cosmetica, e vengono interamente diluite dal massiccio
trasferimento dei poteri a livello europeo descritto più sopra. La Carta
dei Diritti Fondamentali non aggiunge alcuna protezione ai diritti
umani, e la sua applicazione è pesantemente limitata dalle leggi
nazionali ed europee. L’Unione Europea ha continuato a funzionare senza
crisi o cedimenti da quando è stata allargata. Questi argomenti vengono
usati per distrarre l’attenzione dai 19 punti elencati più sopra.
20. I difensori del trattato sostengono anche che rifiutare il trattato
di Lisbona significherà vedere d’Irlanda isolata e messa da parte
nell’Unione Europea. Questo è un tentativo di imporre all’elettorato
irlandese di accettare il trattato, nonostante i pericoli che comporta.
Nel 2005 i cittadini di Francia e Olanda hanno respinto lo stesso testo,
e questi paesi non sono stati né isolati né messi da parte. E non lo
sarà nemmeno l’Irlanda se voterà contro il Trattato.
Traduzione di luogocomune.net
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